Art. 1491 Codice Civile

Esclusione garanzia vizi noti o riconoscibili - Art. 1491

L'Art. 1491 esclude la garanzia se il compratore sapeva dei vizi o erano facilmente riconoscibili, salvo dichiarazione del venditore che la cosa era esente.

Testo ufficiale Art. 1491 Codice Civile — Italia

Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1491 stabilisce quando il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta.

La garanzia non è dovuta se il compratore, al momento del contratto, conosceva già i vizi. Allo stesso modo, non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, a meno che il venditore non abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Quando si applica

  • Il compratore acquista un'auto con una grossa ammaccatura visibile. Il venditore non è tenuto alla garanzia per quel difetto.
  • Il compratore viene informato dal venditore che il tetto perde, ma acquista comunque. Nessuna garanzia per le infiltrazioni.
  • Il venditore dichiara che il televisore è perfettamente funzionante, ma all'accensione si scopre un difetto interno non visibile. La garanzia è dovuta nonostante il difetto non fosse evidente.
  • Il compratore nota un graffio sul mobile prima di acquistare, ma lo acquista lo stesso. Non può poi lamentarsi del graffio.
  • Il compratore acquista un orologio con un vetro rotto evidente. Nessuna garanzia.

Cosa questo articolo non dice

  • La garanzia per vizi occulti non evidenti: è disciplinata dall'Art. 1490.
  • I termini e le condizioni per far valere la garanzia: sono disciplinati dall'Art. 1495.
  • La mancanza di qualità promesse: è disciplinata dall'Art. 1497.
  • Il diritto al risarcimento del danno: disciplinato dall'Art. 1494.

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