Risarcimento del danno per vizi della cosa - Art. 1494
Il venditore deve risarcire i danni derivanti da vizi della cosa venduta, salvo che provi di aver ignorato senza colpa i vizi. Art. 1494 codice civile.
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce l'obbligo del venditore di risarcire il compratore per i danni causati dai vizi della cosa venduta. Il venditore è tenuto al risarcimento in ogni caso, a meno che non dimostri di aver ignorato i vizi senza sua colpa; in altre parole, se il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere del difetto, è responsabile. Il risarcimento copre non solo il danno direttamente derivante dal vizio (ad esempio il costo della riparazione), ma anche gli ulteriori danni che il vizio ha provocato al compratore (ad esempio danni ad altri beni o lesioni personali).
Questa norma si inserisce nella garanzia per i vizi della cosa venduta (articoli 1490-1497). Mentre gli articoli 1492 e 1493 riguardano la scelta del compratore tra risoluzione del contratto o riduzione del prezzo, l'articolo 1494 garantisce il risarcimento del danno aggiuntivo. L'onere della prova spetta al venditore: se non riesce a provare di essere stato in buona fede e senza colpa, dovrà risarcire.
Quando si applica
- Un compratore acquista una lavatrice che perde acqua a causa di un difetto di fabbricazione e allaga il pavimento, danneggiando il parquet.
- Un compratore acquista un'automobile usata con un vizio al motore non dichiarato, che causa un guasto improvviso e un incidente stradale.
- Un compratore acquista un prodotto alimentare con un difetto di confezionamento che provoca un'intossicazione alimentare.
- Un compratore acquista un mobile con tarlo nascosto; il tarlo si diffonde e danneggia altri mobili nella stanza.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre i vizi apparenti che il compratore avrebbe potuto scoprire con ordinaria diligenza (tale esclusione è prevista dall'articolo 1491).
- Non copre la mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso, che è disciplinata dall'articolo 1497 (mancanza di qualità).
- Non copre i casi di evizione totale o parziale della cosa (articoli 1483 e 1484), che riguardano la perdita della proprietà per diritti di terzi.
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