Art. 1492 Codice Civile

Scelta tra risoluzione e riduzione prezzo Art. 1492

Se la cosa ha vizi, il compratore può scegliere tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo. La scelta è irrevocabile con la domanda giudiziale.

Testo ufficiale Art. 1492 Codice Civile — Italia

Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un bene presenta i difetti previsti dall'articolo 1490, chi lo ha acquistato può decidere se sciogliere il contratto oppure mantenere l'acquisto ottenendo uno sconto sul prezzo versato. La facoltà di scelta spetta al compratore, a meno che particolari usi commerciali non escludano la possibilità di sciogliere il contratto per specifici difetti.

La decisione diventa definitiva e non più modificabile nel momento in cui viene proposta la domanda davanti al giudice. Inoltre, se il bene si è distrutto proprio a causa dei suoi difetti, il compratore conserva il diritto alla risoluzione del contratto. Se invece la distruzione deriva da un evento fortuito, da una responsabilità dell'acquirente, oppure se quest'ultimo ha venduto o trasformato la cosa, è possibile richiedere unicamente la riduzione del prezzo.

Quando si applica

  • Acquisto di un macchinario che si distrugge completamente a causa di un difetto di fabbricazione interno.
  • Acquisto di un veicolo difettoso che il compratore sceglie di rivendere a terzi prima di contestare il problema.
  • Acquisto di un bene mobile che l'acquirente modifica strutturalmente prima di far valere i difetti riscontrati.
  • Distruzione accidentale del bene viziato dovuta a un evento fortuito o a negligenza dell'acquirente dopo la consegna.

Cosa questo articolo non dice

  • La richiesta di risarcimento per i danni ulteriori subiti a causa dei vizi, disciplinata dalle norme successive del codice.
  • I tempi e le scadenze entro cui denunciare i difetti ed esercitare l'azione legale.
  • I casi in cui il bene sia del tutto privo delle qualità essenziali o promesse.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

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