Diritto di riscatto nella vendita congiuntiva - Art. 1507
Più venditori di una cosa indivisa: ciascuno può riscattare solo la propria quota, ma il compratore può esigere il riscatto congiunto dell'intero.
Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava. La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi. Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se più persone vendono insieme, con un unico contratto, una cosa di cui sono comproprietari, ciascuna di loro può esercitare il diritto di riscatto solo per la propria quota. La stessa regola vale quando il venditore è morto e i suoi eredi vendono la cosa: ogni erede può riscattare solo la parte che gli spettava. Il compratore, in questi casi, può pretendere che tutti i venditori o tutti gli eredi esercitino il riscatto insieme per l'intera cosa. Se non si mettono d'accordo, il riscatto può essere fatto solo da chi offre di riscattare la cosa per intero.
Quando si applica
- Tizio, Caio e Sempronio vendono congiuntamente un terreno di cui sono comproprietari. Tizio vuole riscattare solo la sua quota, ma il compratore può chiedere che tutti e tre riscattino l'intero terreno.
- Un erede di un venditore deceduto che aveva venduto una casa congiuntamente con altri eredi vuole riscattare solo la sua quota ereditaria.
- Il compratore di un appartamento venduto da due fratelli (comproprietari) chiede che entrambi esercitino il riscatto insieme; se uno rifiuta, solo chi offre di riscattare l'intero appartamento può farlo.
- Marco e Luca vendono insieme un fondo. Marco vuole riscattare la sua metà, ma Luca non vuole. Il compratore può esigere il riscatto congiunto; in assenza di accordo, solo Marco può riscattare l'intero fondo se lo offre.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica quando i venditori vendono separatamente le loro quote (vedi art. 1508).
- Non disciplina il patto di riscatto in generale, ma solo il caso di vendita congiuntiva (vedi art. 1500).
- Non regola gli effetti del riscatto verso i terzi subacquirenti (vedi artt. 1504, 1505).
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