Art. 1508 Codice Civile

Riscatto individuale su vendita separata quote – Art. 1508

Se i comproprietari vendono separatamente le loro quote, ciascuno può riscattare la propria quota; il compratore non può obbligare al riscatto dell'intero.

Testo ufficiale Art. 1508 Codice Civile — Italia

Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando più comproprietari vendono separatamente le loro quote di un bene indiviso, senza vendere il bene insieme per intero, ciascuno di essi può esercitare individualmente il diritto di riscatto sulla propria quota.

Il compratore, in questo caso, non può avvalersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1507, che riguarda la vendita congiunta.

Quando si applica

  • Tizio e Caio sono comproprietari di un terreno. Tizio vende la sua metà a Sempronio e Caio vende la sua metà a Mevio. Ciascuno (Tizio e Caio) può riscattare la propria quota separatamente.
  • Due fratelli ereditano un appartamento e lo vendono a due acquirenti diversi, ciascuno la propria quota. Possono riscattare individualmente.
  • Tre soci possiedono un immobile indiviso. Vendono ciascuno la propria quota a tre compratori diversi. Ciascun socio può riscattare la propria quota.

Cosa questo articolo non dice

  • La vendita congiunta dell'intero bene da parte di tutti i comproprietari (disciplinata dall'art. 1507).
  • Il diritto di prelazione tra comproprietari (non previsto in questo articolo).
  • Il riscatto dell'intero bene da parte di un solo comproprietario (non consentito, solo riscatto della propria quota).
  • Le modalità di esercizio del riscatto (termine, prezzo, ecc.) che sono disciplinate dagli articoli 1500-1506.

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