Esercizio del riscatto contro gli eredi - Art. 1509
Il riscatto contro più eredi del compratore si esercita pro quota se il bene è indiviso, o per l'intero se il bene è stato assegnato a un solo erede.
Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa. Se l'eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di lui che per la totalità.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il patto di riscatto attribuisce al venditore il diritto di riordinare la restituzione del bene venduto. Quando il compratore muore prima dell'eventuale riscatto e lascia più eredi, questa disposizione stabilisce le regole per azionare il diritto nei confronti dei coeredi.
Se l'eredità o la cosa venduta non sono ancora state divise, il venditore può chiedere a ciascun erede soltanto la quota di riscatto corrispondente alla sua parte di eredità. Non è quindi possibile pretendere da un singolo erede il riscatto totale dell'immobile o del bene indiviso.
Se invece la divisione dell'eredità è già avvenuta e il bene venduto è stato assegnato in modo esclusivo a uno degli eredi, il venditore deve esercitare il riscatto direttamente verso quell'erede e per l'intera totalità del bene.
Quando si applica
- Un venditore vuole riscattare un terreno venduto a un compratore poi deceduto, la cui eredità spetta in parti uguali ai due figli senza che sia avvenuta la divisione.
- Un venditore chiede il riscatto di un immobile che, a seguito della divisione ereditaria tra i tre figli del compratore, è stato interamente assegnato a uno solo di essi.
- Il venditore intende notificare la dichiarazione di riscatto di una quota di beni immobili a ciascun coerede per la sola parte ereditata.
Cosa questo articolo non dice
- Il riscatto azionato nei confronti dei terzi subacquirenti che hanno comprato il bene dal compratore prima della sua morte (regolato dall'Art. 1504).
- I termini e le scadenze entro cui deve essere fatto valere il riscatto convenzionale (regolati dall'Art. 1501).
- Gli obblighi di rimborso del prezzo e delle spese dovuti dal venditore che esercita il riscatto (regolati dall'Art. 1502).
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