Art. 1571 Codice Civile

Definizione del contratto di locazione - Art. 1571

Art. 1571: nozione del contratto di locazione. Una parte obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un tempo dato, verso un corrispettivo.

Testo ufficiale Art. 1571 Codice Civile — Italia

La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1571 fornisce la definizione legale del contratto di locazione. Si tratta di un accordo in cui una parte (locatore) si impegna a far utilizzare all'altra (conduttore) un bene, mobile o immobile, per un periodo di tempo stabilito, in cambio di un pagamento (corrispettivo).

La norma distingue la locazione da altri contratti come il comodato (gratuito) o la vendita (trasferimento della proprietà). Il godimento è temporaneo e non comporta il passaggio di proprietà. Il corrispettivo è elemento essenziale: senza di esso non si ha locazione ma comodato.

La locazione può riguardare sia beni mobili (es. auto, macchinari) che immobili (es. appartamenti, locali commerciali). La durata deve essere determinata o determinabile; se non è stabilita, soccorrono altre norme (art. 1574). La definizione è il fondamento su cui si basano tutte le successive disposizioni in materia.

Quando si applica

  • Affittare un appartamento per un anno.
  • Noleggiare un'auto per un mese.
  • Prendere in affitto un locale per un'attività commerciale.
  • Concedere in locazione un macchinario industriale.
  • Affittare un terreno agricolo per una stagione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti (v. artt. 1575 e seguenti).
  • Non fissa la durata minima o massima della locazione (v. art. 1573).
  • Non regola le riparazioni necessarie (v. art. 1577).
  • Non tratta dei vizi della cosa locata (v. art. 1578).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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