Definizione del contratto di locazione - Art. 1571
Art. 1571: nozione del contratto di locazione. Una parte obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un tempo dato, verso un corrispettivo.
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1571 fornisce la definizione legale del contratto di locazione. Si tratta di un accordo in cui una parte (locatore) si impegna a far utilizzare all'altra (conduttore) un bene, mobile o immobile, per un periodo di tempo stabilito, in cambio di un pagamento (corrispettivo).
La norma distingue la locazione da altri contratti come il comodato (gratuito) o la vendita (trasferimento della proprietà). Il godimento è temporaneo e non comporta il passaggio di proprietà. Il corrispettivo è elemento essenziale: senza di esso non si ha locazione ma comodato.
La locazione può riguardare sia beni mobili (es. auto, macchinari) che immobili (es. appartamenti, locali commerciali). La durata deve essere determinata o determinabile; se non è stabilita, soccorrono altre norme (art. 1574). La definizione è il fondamento su cui si basano tutte le successive disposizioni in materia.
Quando si applica
- Affittare un appartamento per un anno.
- Noleggiare un'auto per un mese.
- Prendere in affitto un locale per un'attività commerciale.
- Concedere in locazione un macchinario industriale.
- Affittare un terreno agricolo per una stagione.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti (v. artt. 1575 e seguenti).
- Non fissa la durata minima o massima della locazione (v. art. 1573).
- Non regola le riparazioni necessarie (v. art. 1577).
- Non tratta dei vizi della cosa locata (v. art. 1578).
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