Art. 1598 Codice Civile

Garanzie di terzi non si estendono a proroghe - Art. 1598

La garanzia prestata da un terzo non copre le obbligazioni del conduttore derivanti da proroghe del contratto, salvo patto contrario.

Testo ufficiale Art. 1598 Codice Civile — Italia

Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Se un terzo (ad esempio un fideiussore) garantisce un contratto di locazione, la sua garanzia vale solo per la durata originaria del contratto. Le proroghe – sia espresse che tacite (art. 1597) – non sono coperte automaticamente.

La proroga tacita si verifica quando il conduttore rimane nella cosa locata dopo la scadenza e il locatore non si oppone. In quel caso il contratto si rinnova, ma il garante non è tenuto per le obbligazioni del nuovo periodo.

La norma non impedisce che le parti, d'accordo con il garante, estendano espressamente la garanzia alle proroghe. In assenza di patto contrario, il garante risponde solo per le obbligazioni sorte durante il termine originario.

Quando si applica

  • Tizio garantisce per un amico un contratto annuale. Alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente: il locatore chiede al garante l'affitto del secondo anno, ma la garanzia non copre la proroga.
  • Un conduttore e il locatore concordano una proroga espressa di sei mesi senza informare il garante. Il garante non è obbligato a pagare per quei sei mesi.
  • Una banca rilascia una fideiussione per la durata triennale di un contratto. Il contratto viene prorogato di due anni: la banca non è tenuta a pagare per il periodo di proroga.
  • Un genitore garantisce per il figlio studente un contratto annuale. Il figlio rinnova per un altro anno senza avvisare il genitore: il genitore non è responsabile per il secondo anno.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda il deposito cauzionale versato dal conduttore stesso, che è una garanzia personale e non di terzi.
  • Non si applica alle garanzie prestate per obbligazioni diverse da quelle derivanti dalla proroga (ad esempio danni alla cosa locata, art. 1588).
  • Non stabilisce che la garanzia si estingua alla scadenza del termine originario: essa rimane valida per il periodo convenuto, ma non si estende automaticamente alle proroghe.

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