Scioglimento dell'affitto per incapacità o insolvenza 1626
L'affitto si scioglie se l'affittuario viene interdetto, inabilitato o diventa insolvente, salvo idonea garanzia. Art. 1626 c.c.
L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se l'affittuario viene interdetto, inabilitato o diventa insolvente, il contratto di affitto si scioglie automaticamente. Questo vale per qualsiasi tipo di affitto di cosa produttiva regolato dal Codice Civile.
Interdizione e inabilitazione sono provvedimenti del giudice che limitano la capacità di agire della persona. L'insolvenza è lo stato di incapienza patrimoniale che impedisce di adempiere regolarmente le obbligazioni.
L'unico modo per evitare lo scioglimento è che l'affittuario presti al locatore una garanzia idonea a coprire l'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
Quando si applica
- Un affittuario viene interdetto per infermità mentale e il locatore chiede lo scioglimento del contratto.
- Un affittuario è dichiarato inabilitato a seguito di una sentenza e non può più gestire il fondo.
- Un imprenditore agricolo affittuario fallisce (insolvenza) e il contratto si scioglie automaticamente.
- Un affittuario che ha già prestato una fideiussione bancaria come garanzia idonea, anche se diventa insolvente, il contratto non si scioglie.
Cosa questo articolo non dice
- Lo scioglimento per inadempimento diverso dall'insolvenza, come il mancato pagamento del canone, è regolato dall'art. 1618.
- La morte dell'affittuario non è coperta dall'art. 1626 ma dall'art. 1627.
- Lo scioglimento per alienazione del fondo è disciplinato dall'art. 1625.
- La cessione o il subaffitto sono regolati dall'art. 1624, non da questa disposizione.
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