Scioglimento affitto per vendita immobile Art. 1625
Se prevista la clausola di scioglimento per vendita, l'acquirente deve dare licenza ex art. 1616 o con sei mesi di preavviso per i fondi rustici.
Se si è convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario deve osservare la disposizione dell'articolo 1616. Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La legge consente di inserire nel contratto di affitto una clausola che ne prevede lo scioglimento se il bene viene venduto. In presenza di questo patto, chi compra l'immobile e vuole interrompere il rapporto con l'affittuario non può farlo con effetto immediato, ma deve dare una formale comunicazione di licenza.
Quando l'oggetto dell'affitto è un terreno agricolo (fondo rustico), l'acquirente deve inviare la licenza con un preavviso minimo di sei mesi. Lo scioglimento del contratto non avviene al momento della scadenza del preavviso, ma è differito alla fine dell'anno agrario in corso in quel momento. Negli altri casi di affitto, la licenza segue i termini stabiliti dall'articolo 1616 per i contratti senza determinazione di tempo.
Quando si applica
- Un acquirente compra un terreno agricolo con affitto in corso e aziona la clausola per liberarlo rispettando i sei mesi di preavviso.
- Il nuovo proprietario di un bene produttivo invia la disdetta all'affittuario richiamando la clausola di scioglimento prevista nel contratto originale.
- L'acquirente di un fondo rustico comunica la licenza a marzo, posticipandone gli effetti al termine dell'anno agrario successivo alla scadenza dei sei mesi.
Cosa questo articolo non dice
- Vendita di un immobile affittato in assenza di un'espressa clausola contrattuale di scioglimento in caso di alienazione.
- Locazioni ad uso abitativo o commerciali ordinarie, che non costituiscono affitto di beni produttivi.
- Risoluzione del contratto per inadempimento o mancato pagamento del canone da parte dell'affittuario, disciplinata dall'articolo 1618.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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