Art. 1627 Codice Civile

Morte dell'affittuario: recesso entro 3 mesi Art. 1627

Alla morte dell'affittuario, locatore ed eredi possono recedere entro 3 mesi con preavviso di 6 mesi. Per fondi rustici, effetto a fine anno agrario in corso.

Testo ufficiale Art. 1627 Codice Civile — Italia

Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi. Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo disciplina il diritto di recesso dal contratto di affitto in caso di morte dell'affittuario. Sia il locatore che gli eredi dell'affittuario possono recedere entro tre mesi dalla morte, comunicando la disdetta con un preavviso di sei mesi.

Se l'affitto riguarda un fondo rustico (terreno agricolo), la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso. Ciò significa che il recesso diventa operativo solo alla conclusione dell'anno agricolo in corso.

Quando si applica

  • Il padre muore e l'erede vuole liberarsi del contratto di affitto di un appartamento.
  • Il locatore vuole riprendersi il fondo rustico dopo la morte dell'affittuario.
  • Gli eredi non sanno se continuare l'affitto e comunicano il recesso entro tre mesi.
  • L'affittuario muore e il locatore non vuole continuare il rapporto; comunica la disdetta entro tre mesi.

Cosa questo articolo non dice

  • La morte del locatore (non regolata da questo articolo).
  • Il recesso senza preavviso (richiede preavviso di 6 mesi).
  • La cessione del contratto da parte degli eredi (regolata dall'art. 1624).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1627 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile