Durata minima dell'affitto di fondo rustico - Art. 1628
Se norme corporative fissano un periodo minimo, l'affitto di fondo rustico stipulato per durata inferiore si estende automaticamente a tale periodo minimo.
Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce che, se le norme corporative (regolamenti emanati dalle ex corporazioni fasciste, oggi non più in vigore) fissano un periodo minimo di durata per l'affitto di un fondo rustico, qualsiasi contratto stipulato per una durata inferiore si estende automaticamente fino a quel periodo minimo.
La norma si applica esclusivamente ai contratti di affitto di fondi rustici, non ad altri tipi di locazione. Il termine 'norme corporative' è un riferimento storico; oggi non esistono più tali norme, ma l'articolo potrebbe essere interpretato come riferito a eventuali disposizioni speciali che stabiliscono durate minime per gli affitti agrari.
L'effetto è quello di rendere inefficace la volontà delle parti di fissare una durata inferiore al minimo stabilito: il contratto viene prorogato di diritto fino al raggiungimento del periodo minimo.
Quando si applica
- Un agricoltore e un proprietario terriero stipulano un affitto di un fondo rustico per una durata inferiore a quella minima prevista dalle norme corporative. Il contratto si estende automaticamente al periodo minimo.
- Un contratto di affitto di fondo rustico viene registrato con una durata che non raggiunge il minimo stabilito. Alla scadenza del termine contrattuale, il rapporto prosegue fino al termine minimo.
- Un affittuario tenta di recedere dal contratto alla fine del periodo inferiore al minimo, ma la legge impone la prosecuzione fino al periodo minimo.
- Un nuovo proprietario del fondo rustico contesta la durata del contratto di affitto già in corso, ma la proroga automatica prevista dall'articolo si applica.
Cosa questo articolo non dice
- Questa disposizione non regola la durata minima degli affitti di immobili urbani (come abitazioni o negozi), che sono disciplinati da leggi speciali.
- Non riguarda la determinazione del canone di affitto o delle modalità di pagamento.
- Non si applica ai contratti di affitto di terreni non rustici, ad esempio terreni edificabili.
- Non stabilisce autonomamente un periodo minimo; la sua applicazione dipende dall'esistenza di norme corporative, che oggi non sono più in vigore.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1628 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.