Art. 1616 Codice Civile

Affitto senza durata: recesso con preavviso (Art. 1616)

L'articolo 1616 stabilisce che, senza durata concordata, ciascuna parte può recedere dall'affitto con congruo preavviso, salvi norme corporative e usi.

Testo ufficiale Art. 1616 Codice Civile — Italia

Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso. Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Se il contratto di affitto non indica per quanto tempo dura, ognuna delle due parti (chi affitta e chi prende in affitto) può uscire dal contratto. Per farlo, deve avvisare l'altra con un preavviso congruo, cioè un periodo di tempo ragionevole e adeguato al caso. Questo vale a meno che norme corporative o usi particolari prevedano qualcosa di diverso.

Quando si applica

  • Un affittuario di un fondo agricolo senza scadenza vuole smettere di coltivare e deve comunicarlo al proprietario con un preavviso adeguato.
  • Un proprietario affitta un fondo produttivo a tempo indeterminato e decide di riprenderlo, dovendo dare all'affittuario un preavviso congruo.
  • Due parti hanno stipulato un affitto verbale senza durata e una delle due chiede di porvi fine rispettando il periodo di preavviso stabilito dagli usi locali.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda la locazione di immobili urbani (come case o negozi), che segue regole specifiche sulla durata massima.
  • Non stabilisce quanto debba durare il preavviso: dipende dalle circostanze, dagli usi e dalle norme corporative.
  • Non si applica se le parti hanno previsto una durata, anche minima, nel contratto.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1616 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile