Art. 1630 Codice Civile

Durata affitto di fondo senza termine: Art. 1630

L'affitto di un fondo senza termine dura per il ciclo delle colture o la raccolta dei frutti e richiede una disdetta con preavviso di sei mesi.

Testo ufficiale Art. 1630 Codice Civile — Italia

L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinché l'affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo. Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti. L'affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi. Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un contratto di affitto di un terreno agricolo non stabilisce un termine di durata, la legge ne determina la scadenza in base alla tipologia di coltivazione svolta sul fondo.

Se il terreno è soggetto ad avvicendamento delle colture, la durata dell'affitto coincide con il tempo necessario a completare l'intero ciclo di rotazione. Se invece non è prevista la rotazione delle colture, la durata coincide con il tempo occorrente per la raccolta dei frutti.

Il contratto non termina automaticamente con il decorso del periodo presunto: per impedirne il proseguimento, una delle parti deve dare disdetta con un preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza.

Quando si applica

  • Un contratto d'affitto di un terreno agricolo stipulato senza specificare la data di fine rapporto
  • La coltivazione di un fondo con rotazione pluriennale di colture in assenza di un termine contrattuale espresso
  • L'invio della comunicazione di disdetta dal fondo con un preavviso di sei mesi prima della scadenza della raccolta

Cosa questo articolo non dice

  • La durata minima inderogabile dei contratti di affitto a coltivatore diretto stabilita dalle leggi speciali (art. 1628)
  • Il divieto di subaffitto o la cessione del contratto d'affitto agrario (art. 1624)
  • Le controversie relative alla revisione o alla determinazione del canone d'affitto (art. 1639)

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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