Art. 1640 Codice Civile

Restituzione delle scorte morte nell'affitto - Art. 1640

L'articolo regola la restituzione e il conguaglio delle scorte morte (macchinari, attrezzi) consegnate all'affittuario al termine del contratto di affitto.

Testo ufficiale Art. 1640 Codice Civile — Italia

Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non può essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi. La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte. Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre. Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative o le diverse pattuizioni delle parti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Le scorte morte del fondo rustico comprendono i beni inanimati destinati alla lavorazione del terreno e alla gestione della stalla o dell'azienda agricola, quali macchinari, attrezzi, sementi, concimi e foraggi. Quando il proprietario concede il fondo specificando specie, qualita e quantita di tali beni, l'affittuario e tenuto a mantenerli in dotazione secondo le esigenze delle colture e a restituirli alla fine del contratto nello stesso stato d'uso per i macchinari e nella medesima quantita e qualita per i beni consumabili.

Se al momento della riconsegna si riscontrano differenze in eccesso o in difetto, la differenza viene regolata in denaro in base al valore corrente al momento della restituzione. Qualora le scorte siano state consegnate indicando unicamente il loro valore economico totale, l'affittuario ne acquista la proprieta e alla fine dell'affitto puo scegliere se restituire il valore ricevuto, scorte equivalenti in natura oppure una combinazione di entrambi.

La dotazione di scorte indispensabile al fondo non puo essere distratta o venduta. Questo vincolo rimane valido anche nell'ipotesi in cui l'affittuario abbia depositato una somma in denaro a garanzia del valore delle scorte all'inizio del rapporto contrattuale.

Quando si applica

  • Restituzione dei macchinari e degli attrezzi agricoli usurati dal normale utilizzo al termine del contratto di affitto del fondo rustico
  • Regolazione in denaro del valore dei concimi o delle sementi mancano al momento della riconsegna della terra
  • Restituzione di beni equivalenti o del valore in denaro quando le scorte morte erano state consegnate con la sola stima economica
  • Divieto di vendita o rimozione dei trattori e delle attrezzature necessarie alla coltivazione del fondo affittato

Cosa questo articolo non dice

  • La gestione e la restituzione del bestiame e degli animali presenti sul fondo, disciplinate dalle norme sulle scorte vive
  • I danni causati ai macchinari o alle scorte da eventi straordinari imprevedibili, regolati dalle disposizioni sui casi fortuiti
  • Le indennita per le migliorie o le addizioni apportate dall'affittuario alle macchine o alle strutture del fondo

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