Art. 1641 Codice Civile

Rinvio agli artt. 1642-1646 per scorte vive – Art. 1641

Se il bestiame della dotazione del fondo è fornito dal locatore, si applicano gli artt. 1642-1646, salvo norme corporative o patti diversi.

Testo ufficiale Art. 1641 Codice Civile — Italia

Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1641 dice che, quando il locatore (il proprietario) ha fornito tutto o parte del bestiame da lavoro o da allevamento che fa parte della dotazione del fondo affittato, si devono seguire le regole degli articoli 1642, 1643, 1644, 1645 e 1646. Queste regole valgono a meno che non ci siano norme corporative o accordi diversi tra le parti.

Le 'scorte vive' sono gli animali – come buoi, cavalli, pecore, mucche – che servono per lavorare il fondo o per l'allevamento, e che fanno parte dell'insieme di beni (la dotazione) necessari per condurre l'affitto.

Questo articolo non contiene regole proprie: il suo scopo è di attivare le norme più specifiche che seguono. Se il locatore non ha fornito il bestiame, o se il bestiame non fa parte della dotazione, l'articolo 1641 non si applica.

Quando si applica

  • Un contadino prende in affitto un terreno con una stalla che contiene dieci mucche da latte, fornite dal proprietario. L'affittuario deve gestire le mucche secondo gli artt. 1642-1646.
  • Il locatore fornisce un cavallo da lavoro per arare i campi. Durante l'affitto, il cavallo muore per una malattia. L'articolo 1641 rinvia all'art. 1643 per stabilire chi sopporta il rischio.
  • Alla fine dell'affitto, l'affittuario deve restituire tanti capi di bestiame quanti ne ha ricevuti, o il loro equivalente, come previsto dall'art. 1645, richiamato dall'art. 1641.
  • Il locatore fornisce solo metà del gregge di pecore; l'affittuario aggiunge le proprie. L'articolo 1641 si applica solo alla parte fornita dal locatore, e le regole degli articoli successivi si applicano a quella parte.
  • Un affittuario subentra a un precedente affittuario. L'articolo 1641 richiama l'art. 1646 che disciplina i rapporti tra affittuario uscente e subentrante riguardo alle scorte vive.

Cosa questo articolo non dice

  • Molti credono che l'art. 1641 stabilisca chi è il proprietario del bestiame fornito dal locatore – in realtà la proprietà è regolata dall'art. 1642.
  • Si pensa che l'art. 1641 determini chi sopporta il rischio di perdita del bestiame – questo è trattato dall'art. 1643.
  • Alcuni ritengono che l'art. 1641 si applichi anche alle scorte morte (attrezzi, macchinari) – ma le scorte morte sono disciplinate dall'art. 1640, non da questo articolo.
  • Si crede che l'art. 1641 imponga regole inderogabili – in realtà l'articolo stesso dice che possono essere modificate da norme corporative o patti diversi.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1641 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile