Proprietà del bestiame nell'affitto - Art. 1642
Il bestiame consegnato e determinato resta di proprietà del locatore. L'affittuario può disporre dei singoli capi, mantenendo la dotazione del fondo.
Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un fondo rustico viene concesso in affitto insieme ad animali da allevamento, occorre stabilire a chi ne spetti la proprietà. Se nell'atto di consegna gli animali vengono identificati nei dettagli (indicando specie, quantità, sesso, qualità, età e peso), la proprietà non passa a chi conduce il fondo, ma rimane in capo al locatore concedente.
Anche la presenza di una stima economica del valore degli animali non trasforma la consegna in un passaggio di proprietà. L'affittuario acquisisce il potere di gestire il bestiame e di alienare o sostituire i singoli capi per le esigenze dell'allevamento, ma ha l'obbligo costante di mantenere sul fondo la scorta di animali necessaria alla sua conduzione.
Quando si applica
- Un allevatore prende in affitto un podere con un gregge ben dettagliato e vende gli animali anziani per acquistarne di giovani, mantenendo intatto il numero complessivo.
- Il proprietario di un fondo rivendica la titolarità dei bovini consegnati all'affittuario sulla base del verbale di consegna che ne descrive peso ed età.
- Un creditore dell'affittuario intende pignorare gli animali presenti nella stalla, incontra la contestazione del locatore che ne dimostra la proprietà riservata.
Cosa questo articolo non dice
- La responsabilità per la perdita o la morte incontrollata del bestiame, disciplinata dall'articolo 1643.
- L'attribuzione dei nati e dei prodotti ricavati dagli animali durante il contratto, regolata dall'articolo 1644.
- I criteri di conguaglio e restituzione degli animali alla fine dell'affitto, previsti dall'articolo 1645.
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