Art. 1646 Codice Civile

Rapporti tra affittuario uscente e subentrante - Art. 1646

Obblighi di messa a disposizione di locali tra affittuario uscente e subentrante per lavori e consumo. Rinvio a norme corporative e usi locali.

Testo ufficiale Art. 1646 Codice Civile — Italia

L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare. Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante si osservano le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza, gli usi locali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un affittuario subentra a un altro nella coltivazione, l'affittuario che se ne va deve mettere a disposizione del nuovo i locali necessari per i lavori dell'anno successivo.

Il nuovo affittuario, a sua volta, deve lasciare al precedente i locali necessari per il consumo dei foraggi e per le raccolte ancora da fare.

Per tutto ciò che non è previsto da questo articolo, si applicano le norme corporative (contratti collettivi) e, in mancanza, gli usi locali.

Quando si applica

  • Un affittuario che lascia il fondo a fine anno deve lasciare il fienile per il nuovo affittuario che deve iniziare i lavori primaverili.
  • Il nuovo affittuario deve permettere al precedente di usare un capannone per stoccare il fieno ancora da consumare.
  • L'affittuario uscente chiede al subentrante di liberare i locali per la raccolta delle olive ancora sugli alberi.
  • Il subentrante rifiuta di lasciare un locale per il bestiame dell'uscente fino alla fine dell'inverno.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola il canone di affitto o la durata del contratto (articoli 1639 e seguenti).
  • Non disciplina la perdita fortuita dei frutti (articoli 1635-1636).
  • Non si applica alla locazione di immobili urbani, ma solo all'affitto agrario.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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