Riconsegna del bestiame e conguaglio: Art. 1645
Al termine dell'affitto occorre restituire bestiame pari per specie, qualita e peso. Eventuali differenze di valore si saldano con un conguaglio in denaro.
Nel caso previsto dall'art. 1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna. La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame. Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell'art. 1640. Sono salve le disposizioni delle norme corporative e i patti diversi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando termina l'affitto di un fondo con bestiame consegnato dal locatore, l'affittuario deve restituire animali corrispondenti per specie, numero, sesso, qualita, eta e peso rispetto a quelli ricevuti.
Se vi sono piccole differenze di qualita o quantita tollerabili per le esigenze della coltivazione, si restituisce bestiame di valore equivalente. Se si verifica un'eccedenza o una deficienza nel valore complessivo del bestiame, le parti regolano la differenza tramite un conguaglio in denaro, calcolato in base al valore degli animali al momento della riconsegna.
Questo meccanismo di conguaglio si applica anche nell'ipotesi in cui l'affittuario abbia versato a inizio contratto una somma a garanzia del valore del bestiame. Restano salvaguardati i patti diversi stipulati tra le parti e le norme corporative applicabili.
Quando si applica
- Restituzione del gregge a fine contratto con animali di peso o eta differenti rispetto a quelli consegnati all'inizio.
- Calcolo della somma in denaro dovuta se i bovini riconsegnati valgono complessivamente piu di quelli ricevuti.
- Regolazione dei conti di chiusura dell'affitto quando l'affittuario aveva depositato un valore in denaro all'inizio del rapporto.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina del rischio per la perdita fortuita degli animali durante la pendenza del contratto.
- L'attribuzione dei nati e dei frutti prodotti dal bestiame durante lo svolgimento dell'affitto.
- La riconsegna delle scorte morte come macchinari o attrezzi, regolata dall'art. 1640.
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