Art. 1644 Codice Civile

Accrescimenti e frutti del bestiame - Art. 1644

L'affittuario ha diritto ai parti, accrescimenti e frutti del bestiame, ma il letame va impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.

Testo ufficiale Art. 1644 Codice Civile — Italia

L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva. Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un affittuario conduce un fondo con bestiame (scorte vive), l'articolo 1644 stabilisce che tutti i proventi che nascono dagli animali sono suoi. I parti (cuccioli, vitelli, agnelli), i frutti (latte, lana, uova, ecc.) e ogni accrescimento del valore o del numero del bestiame vanno all'affittuario. Anche il letame prodotto dagli animali è un provento, ma non può essere venduto o portato via: deve essere usato solo per concimare il terreno affittato.

Quando si applica

  • Un vitello nasce da una mucca consegnata con il fondo; il vitello diventa di proprietà dell'affittuario.
  • Le pecore producono lana; l'affittuario può venderla o trattenerla senza doverla dividere con il proprietario.
  • Il numero di maiali aumenta perché le scrofe partoriscono; i nuovi maialini appartengono all'affittuario.
  • L'affittuario raccoglie il letame dalle stalle e lo sparge sui campi del fondo; non può invece venderlo a un vicino.

Cosa questo articolo non dice

  • Non dice nulla su cosa accade se il bestiame muore accidentalmente: la perdita fortuita è regolata dall'art. 1643.
  • Non si applica agli attrezzi agricoli o alle scorte morte (ad esempio, macchine o foraggi): quelle sono disciplinate dall'art. 1640.
  • Non stabilisce a chi spettano i frutti del bestiame in caso di subaffitto: la materia è trattata dall'art. 1649.

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