Art. 1643 Codice Civile

Rischio della perdita del bestiame - Art. 1643

L'art. 1643 c.c. stabilisce che il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui lo riceve, salvo diverso patto.

Testo ufficiale Art. 1643 Codice Civile — Italia

Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'affittuario che riceve il bestiame si assume il rischio della loro perdita, a meno che il contratto non dica diversamente. Questo significa che, dal momento della consegna, se gli animali muoiono o si perdono per qualsiasi causa, la perdita è a carico dell'affittuario, non del locatore.

La norma si applica solo al bestiame (animali vivi), non alle scorte morte come attrezzi o foraggio. Il passaggio del rischio avviene al momento della ricezione fisica degli animali. Le parti possono sempre pattuire condizioni differenti, ad esempio stabilendo che il rischio rimanga al locatore fino a un certo evento.

Quando si applica

  • Un affittuario riceve dieci vacche. La notte successiva un incendio distrugge la stalla e tutte muoiono. La perdita è a carico dell'affittuario.
  • Un affittuario prende in consegna un gregge di pecore. Durante il trasferimento al pascolo, una pecora si smarrisce. Il rischio è dell'affittuario.
  • Un agricoltore affitta un fondo con bestiame incluso. Il bestiame viene consegnato e dopo una settimana un'epidemia uccide metà degli animali. L'affittuario ne sopporta la perdita, salvo patto contrario.
  • Un affittuario riceve cavalli. Uno muore per cause naturali il giorno dopo la consegna. Il rischio è a carico dell'affittuario.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre la perdita dei frutti del bestiame (latte, lana, ecc.) – disciplinata dagli articoli 1635 e 1636.
  • Non copre la perdita delle scorte morte (attrezzi, macchinari) – articolo 1640.
  • Non copre la perdita del bestiame prima della consegna – la norma si applica solo dopo la ricezione.
  • Non copre i rapporti di proprietà del bestiame – articolo 1642.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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