Rischio della perdita del bestiame - Art. 1643
L'art. 1643 c.c. stabilisce che il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui lo riceve, salvo diverso patto.
Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'affittuario che riceve il bestiame si assume il rischio della loro perdita, a meno che il contratto non dica diversamente. Questo significa che, dal momento della consegna, se gli animali muoiono o si perdono per qualsiasi causa, la perdita è a carico dell'affittuario, non del locatore.
La norma si applica solo al bestiame (animali vivi), non alle scorte morte come attrezzi o foraggio. Il passaggio del rischio avviene al momento della ricezione fisica degli animali. Le parti possono sempre pattuire condizioni differenti, ad esempio stabilendo che il rischio rimanga al locatore fino a un certo evento.
Quando si applica
- Un affittuario riceve dieci vacche. La notte successiva un incendio distrugge la stalla e tutte muoiono. La perdita è a carico dell'affittuario.
- Un affittuario prende in consegna un gregge di pecore. Durante il trasferimento al pascolo, una pecora si smarrisce. Il rischio è dell'affittuario.
- Un agricoltore affitta un fondo con bestiame incluso. Il bestiame viene consegnato e dopo una settimana un'epidemia uccide metà degli animali. L'affittuario ne sopporta la perdita, salvo patto contrario.
- Un affittuario riceve cavalli. Uno muore per cause naturali il giorno dopo la consegna. Il rischio è a carico dell'affittuario.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre la perdita dei frutti del bestiame (latte, lana, ecc.) – disciplinata dagli articoli 1635 e 1636.
- Non copre la perdita delle scorte morte (attrezzi, macchinari) – articolo 1640.
- Non copre la perdita del bestiame prima della consegna – la norma si applica solo dopo la ricezione.
- Non copre i rapporti di proprietà del bestiame – articolo 1642.
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