Art. 1647 Codice Civile

Nozione dell'affitto a coltivatore diretto - Art. 1647

L'affitto a coltivatore diretto (art. 1647): fondo coltivato prevalentemente con lavoro proprio o familiare entro limiti di estensione delle norme corporative.

Testo ufficiale Art. 1647 Codice Civile — Italia

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma definisce quando un contratto di affitto di un fondo agricolo rientra nella categoria speciale dell'affitto a coltivatore diretto. Si applica se l'affittuario coltiva il fondo prevalentemente con il proprio lavoro o con quello dei familiari, e se il fondo non supera i limiti di estensione stabiliti dalle norme corporative (oggi non più in vigore, ma il concetto rimane).

Questa nozione è importante perché determina l'applicazione delle regole successive (articoli 1648 e seguenti) per gli affitti a coltivatore diretto.

Quando si applica

  • Un contadino affitta un piccolo appezzamento e lo coltiva da solo, senza assumere braccianti.
  • Un agricoltore lavora la terra insieme alla moglie e ai figli, senza ricorrere a manodopera esterna.
  • Un affittuario assume occasionalmente un aiuto stagionale, ma la maggior parte del lavoro è svolta da lui o dalla sua famiglia.
  • Un fondo di estensione inferiore al limite previsto dalle norme corporative per la zona e per la coltura praticata.
  • Un allevatore conduce un podere con il solo aiuto dei familiari, senza dipendenti fissi.

Cosa questo articolo non dice

  • Affitti di fondi di grande estensione coltivati con manodopera salariata (il lavoro non è prevalentemente proprio o familiare).
  • Contratti di locazione di immobili urbani o terreni non agricoli.
  • Affitti in cui l'affittuario impiega decine di braccianti, anche se il fondo è piccolo (manca il requisito della prevalenza del lavoro proprio).
  • Affitti di fondi che superano i limiti di estensione stabiliti dalle norme corporative.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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