Nozione dell'affitto a coltivatore diretto - Art. 1647
L'affitto a coltivatore diretto (art. 1647): fondo coltivato prevalentemente con lavoro proprio o familiare entro limiti di estensione delle norme corporative.
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si applicano le norme che seguono, sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma definisce quando un contratto di affitto di un fondo agricolo rientra nella categoria speciale dell'affitto a coltivatore diretto. Si applica se l'affittuario coltiva il fondo prevalentemente con il proprio lavoro o con quello dei familiari, e se il fondo non supera i limiti di estensione stabiliti dalle norme corporative (oggi non più in vigore, ma il concetto rimane).
Questa nozione è importante perché determina l'applicazione delle regole successive (articoli 1648 e seguenti) per gli affitti a coltivatore diretto.
Quando si applica
- Un contadino affitta un piccolo appezzamento e lo coltiva da solo, senza assumere braccianti.
- Un agricoltore lavora la terra insieme alla moglie e ai figli, senza ricorrere a manodopera esterna.
- Un affittuario assume occasionalmente un aiuto stagionale, ma la maggior parte del lavoro è svolta da lui o dalla sua famiglia.
- Un fondo di estensione inferiore al limite previsto dalle norme corporative per la zona e per la coltura praticata.
- Un allevatore conduce un podere con il solo aiuto dei familiari, senza dipendenti fissi.
Cosa questo articolo non dice
- Affitti di fondi di grande estensione coltivati con manodopera salariata (il lavoro non è prevalentemente proprio o familiare).
- Contratti di locazione di immobili urbani o terreni non agricoli.
- Affitti in cui l'affittuario impiega decine di braccianti, anche se il fondo è piccolo (manca il requisito della prevalenza del lavoro proprio).
- Affitti di fondi che superano i limiti di estensione stabiliti dalle norme corporative.
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