Art. 1659 Codice Civile

Variazioni concordate del progetto: Art. 1659

L'art. 1659 c.c. vieta variazioni non autorizzate per iscritto; se il prezzo è globale, nessun compenso extra salvo patto.

Testo ufficiale Art. 1659 Codice Civile — Italia

L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo riguarda le modifiche al progetto in un contratto d'appalto. L'appaltatore (chi esegue l'opera) non può cambiare le modalità concordate senza l'autorizzazione del committente (chi ordina l'opera). L'autorizzazione deve essere data per iscritto, altrimenti la modifica non è valida.

Anche se il committente autorizza la variazione, l'appaltatore non ha diritto a un compenso aggiuntivo per le modifiche o le aggiunte, a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente. Questo vale solo quando il prezzo totale dell'opera è stato stabilito in modo globale (prezzo forfettario).

In pratica, se il contratto fissa un prezzo unico per l'intera opera, l'appaltatore si assume il rischio economico delle variazioni concordate, salvo accordo contrario.

Quando si applica

  • Un appaltatore decide di usare un materiale diverso da quello pattuito senza chiedere il permesso al committente.
  • Il committente approva a voce una modifica, ma poi nega di averlo fatto e l'appaltatore non ha prova scritta.
  • L'appaltatore esegue una variazione autorizzata per iscritto, ma poi chiede un pagamento extra perché il prezzo globale era stato fissato.
  • Il committente e l'appaltatore concordano un prezzo globale, poi l'appaltatore vuole essere pagato di più per una modifica non prevista nel contratto.
  • L'appaltatore modifica il progetto senza autorizzazione scritta e il committente si rifiuta di pagare le modifiche.

Cosa questo articolo non dice

  • Le variazioni necessarie per cause impreviste (ad esempio, problemi strutturali) – sono disciplinate dall'art. 1660.
  • Le variazioni ordinate unilateralmente dal committente – sono coperte dall'art. 1661.
  • I difetti o vizi dell'opera – rientrano negli artt. 1667 e seguenti.
  • Il caso in cui il prezzo non sia globale ma a misura – in tal caso il compenso per variazioni può essere diverso.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1659 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile