Obbligo di avviso dei difetti della materia - Art. 1663
L'appaltatore deve avvisare subito il committente dei difetti della materia, se scoperti nell'opera e ne compromettono l'esecuzione. Art. 1663 c.c.
L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo impone all'appaltatore l'obbligo di avvisare immediatamente il committente quando, durante l'esecuzione dell'opera, scopre vizi nei materiali che il committente stesso ha fornito. L'avviso è necessario solo se i difetti sono tali da compromettere il regolare svolgimento dei lavori.
Il termine 'pronto avviso' indica che la comunicazione deve essere data senza ritardo, non appena il difetto viene notato. La materia fornita dal committente è la materia prima o i componenti che il committente mette a disposizione dell'appaltatore per realizzare l'opera (art. 1658 c.c.).
Questa disposizione non si occupa dei vizi dell'opera finita, che sono regolati dagli articoli 1667 e seguenti del codice civile.
Quando si applica
- Il committente fornisce mattoni difettosi per un muro; l'appaltatore li scopre durante la costruzione e deve avvisare.
- Il committente fornisce cavi elettrici di sezione errata; l'appaltatore se ne accorge mentre li installa.
- Il committente fornisce legname umido; l'appaltatore lo vede durante la lavorazione.
- Il committente fornisce vernice scaduta; l'appaltatore nota l'odore durante la verniciatura.
- Il committente fornisce un motore con parti usurate; l'appaltatore lo scopre montandolo.
Cosa questo articolo non dice
- La garanzia per vizi dell'opera compiuta, disciplinata dall'art. 1667 c.c.
- La responsabilità per difetti dei materiali forniti dall'appaltatore stesso, prevista dall'art. 1658 c.c.
- L'obbligo del committente di verificare l'opera in corso, regolato dall'art. 1662 c.c.
- L'azione per vizi occulti dopo il collaudo, contemplata dall'art. 1667 c.c.
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