Art. 1690 Codice Civile

Impedimenti alla riconsegna - Art. 1690

Se il destinatario è irreperibile, rifiuta o ritarda, il vettore chiede istruzioni (art. 1686) o deposita o vende se deperibili (artt. 1514-1515).

Testo ufficiale Art. 1690 Codice Civile — Italia

Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'art. 1686. Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell'art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515 per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce cosa deve fare il vettore quando non può riconsegnare la merce al destinatario. Se il destinatario è irreperibile, rifiuta o ritarda a ritirare la merce, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente. In questo caso si applicano le norme dell'articolo 1686 sugli impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto.

Se invece c'è una controversia tra più destinatari, o sul diritto del destinatario alla riconsegna, o sulle modalità di esecuzione, oppure se il destinatario semplicemente ritarda a ricevere, il vettore può depositare la merce presso un magazzino (articolo 1514) o, se è soggetta a rapido deterioramento, farla vendere per conto dell'avente diritto (articolo 1515). Il vettore è tenuto a informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

Quando si applica

  • Un destinatario non si presenta al deposito del vettore per ritirare la merce dopo il termine di resa.
  • Due persone sostengono entrambe di avere diritto alla riconsegna dello stesso carico.
  • Il destinatario rifiuta la merce perché la ritiene danneggiata, ma il vettore ritiene il rifiuto ingiustificato.
  • Una spedizione di fragole fresche viene rifiutata dal destinatario e il vettore deve decidere come evitare che marciscano.
  • Il vettore non riesce a trovare il destinatario all'indirizzo indicato e non sa come procedere.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola i diritti del mittente per danni o perdite della merce durante il trasporto (disciplinati dagli articoli 1692 e seguenti).
  • Non stabilisce le modalità di riconsegna al destinatario quando questi si presenta regolarmente (articolo 1687).
  • Non disciplina la responsabilità del vettore per il ritardo nella consegna (articoli 1681 e seguenti).
  • Non si applica al trasporto di persone.

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