Impedimenti alla riconsegna - Art. 1690
Se il destinatario è irreperibile, rifiuta o ritarda, il vettore chiede istruzioni (art. 1686) o deposita o vende se deperibili (artt. 1514-1515).
Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'art. 1686. Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell'art. 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'art. 1515 per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce cosa deve fare il vettore quando non può riconsegnare la merce al destinatario. Se il destinatario è irreperibile, rifiuta o ritarda a ritirare la merce, il vettore deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente. In questo caso si applicano le norme dell'articolo 1686 sugli impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto.
Se invece c'è una controversia tra più destinatari, o sul diritto del destinatario alla riconsegna, o sulle modalità di esecuzione, oppure se il destinatario semplicemente ritarda a ricevere, il vettore può depositare la merce presso un magazzino (articolo 1514) o, se è soggetta a rapido deterioramento, farla vendere per conto dell'avente diritto (articolo 1515). Il vettore è tenuto a informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.
Quando si applica
- Un destinatario non si presenta al deposito del vettore per ritirare la merce dopo il termine di resa.
- Due persone sostengono entrambe di avere diritto alla riconsegna dello stesso carico.
- Il destinatario rifiuta la merce perché la ritiene danneggiata, ma il vettore ritiene il rifiuto ingiustificato.
- Una spedizione di fragole fresche viene rifiutata dal destinatario e il vettore deve decidere come evitare che marciscano.
- Il vettore non riesce a trovare il destinatario all'indirizzo indicato e non sa come procedere.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola i diritti del mittente per danni o perdite della merce durante il trasporto (disciplinati dagli articoli 1692 e seguenti).
- Non stabilisce le modalità di riconsegna al destinatario quando questi si presenta regolarmente (articolo 1687).
- Non disciplina la responsabilità del vettore per il ritardo nella consegna (articoli 1681 e seguenti).
- Non si applica al trasporto di persone.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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