Art. 1709 Codice Civile

Presunzione di onerosità del mandato - Art. 1709

Il mandato si presume oneroso. Se il compenso non è stabilito dalle parti, è determinato da tariffe professionali o usi; altrimenti dal giudice. (Art. 1709)

Testo ufficiale Art. 1709 Codice Civile — Italia

Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1709 del codice civile stabilisce che il mandato si presume oneroso: il mandatario ha diritto a un compenso, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto la gratuità. Questa presunzione può essere superata da prova contraria.

Se il compenso non è stato concordato, si determina in base alle tariffe professionali o agli usi del settore. In mancanza di tali riferimenti, il giudice lo fissa.

Quando si applica

  • Un avvocato incaricato di seguire una causa per un cliente: si presume che abbia diritto a un compenso, anche se non è stato espressamente pattuito.
  • Un agente immobiliare che riceve l'incarico di cercare un acquirente: il compenso è determinato dalle tariffe professionali in assenza di accordo.
  • Un mandatario che gestisce un conto corrente per conto del mandante: si presume oneroso, salvo sia stato concordato diversamente.
  • Un commercialista incaricato di redigere una dichiarazione dei redditi: il compenso è stabilito dagli usi professionali se non pattuito.
  • Un mandatario che compie atti di amministrazione per un mandante assente: il giudice determina il compenso se non vi sono tariffe o usi.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre la determinazione del compenso per i contratti di lavoro subordinato, regolati da altre norme.
  • Non copre i casi in cui il mandato è gratuito per accordo tra le parti (la presunzione è superabile, ma l'articolo non disciplina il mandato gratuito).
  • Non copre la responsabilità del mandatario per inadempimento, che è regolata dagli articoli 1710 e seguenti.
  • Non copre i contratti di trasporto, che hanno proprie norme (art. 1699 e seguenti).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1709 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile