Presunzione di onerosità del mandato - Art. 1709
Il mandato si presume oneroso. Se il compenso non è stabilito dalle parti, è determinato da tariffe professionali o usi; altrimenti dal giudice. (Art. 1709)
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1709 del codice civile stabilisce che il mandato si presume oneroso: il mandatario ha diritto a un compenso, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto la gratuità. Questa presunzione può essere superata da prova contraria.
Se il compenso non è stato concordato, si determina in base alle tariffe professionali o agli usi del settore. In mancanza di tali riferimenti, il giudice lo fissa.
Quando si applica
- Un avvocato incaricato di seguire una causa per un cliente: si presume che abbia diritto a un compenso, anche se non è stato espressamente pattuito.
- Un agente immobiliare che riceve l'incarico di cercare un acquirente: il compenso è determinato dalle tariffe professionali in assenza di accordo.
- Un mandatario che gestisce un conto corrente per conto del mandante: si presume oneroso, salvo sia stato concordato diversamente.
- Un commercialista incaricato di redigere una dichiarazione dei redditi: il compenso è stabilito dagli usi professionali se non pattuito.
- Un mandatario che compie atti di amministrazione per un mandante assente: il giudice determina il compenso se non vi sono tariffe o usi.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre la determinazione del compenso per i contratti di lavoro subordinato, regolati da altre norme.
- Non copre i casi in cui il mandato è gratuito per accordo tra le parti (la presunzione è superabile, ma l'articolo non disciplina il mandato gratuito).
- Non copre la responsabilità del mandatario per inadempimento, che è regolata dagli articoli 1710 e seguenti.
- Non copre i contratti di trasporto, che hanno proprie norme (art. 1699 e seguenti).
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