Diligenza e dovere informativo del mandatario - Art. 1710
L'articolo 1710 impone al mandatario la diligenza del buon padre di famiglia, mitigata se il mandato è gratuito, e l'obbligo di avvisare di fatti sopravvenuti.
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce il livello di cura e attenzione che chi accetta di compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra persona (il mandatario) deve impiegare nell'eseguire l'incarico. Il parametro richiesto è la diligenza del buon padre di famiglia, ossia il comportamento scrupoloso e ragionevole adottato da una persona di media avvedutezza nella gestione dei propri affari.
Se l'incarico viene svolto a titolo gratuito, ossia senza l'attribuzione di un compenso al mandatario, la legge prevede una valutazione meno severa dell'eventuale colpa. Questo significa che la responsabilità del mandatario gratuito per inadempimento o errore viene giudicata con maggiore indulgenza rispetto a quella di chi riceve un compenso.
Infine, la norma impone al mandatario un preciso dovere di informazione. Se nel corso dell'esecuzione si verificano fatti nuovi o mutamenti di situazione che potrebbero indurre il mandante a modificare le istruzioni oppure a revocare l'incarico, il mandatario deve darne immediata notizia al mandante.
Quando si applica
- Un professionista incaricato di acquistare un bene non segnala tempestivamente al cliente una perizia che rileva gravi difetti dell'immobile.
- Un amico accetta gratuitamente di vendere un oggetto usato per conto di un conoscente, ma ritarda le trattative senza però agire con malafede.
- Un intermediario apprende che la controparte contrattuale si trova in uno stato di grave dissesto finanziario e deve informare il mandante prima di firmare.
Cosa questo articolo non dice
- L'obbligo del mandatario di presentare il conto finale delle operazioni e rimettere quanto ricevuto, disciplinato dalla norma sul rendiconto.
- Le conseguenze del compimento di atti che eccedono i limiti fissati dall'incarico, regolate dalla norma sui limiti del mandato.
- Il diritto del mandatario di ottenere il rimborso delle spese o il pagamento del compenso, stabilito dalla norma sulle spese e compenso.
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