Limiti del mandato e ratifica dell'atto Art. 1711
Il mandatario che supera i limiti del mandato risponde dell'atto, salvo ratifica del mandante o circostanze ignote che ne giustifichino lo scostamento.
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica. Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Chi riceve un incarico deve agire nei limiti delle istruzioni concordate. Se compie un atto che supera tali confini, l'operazione non vincola la persona che ha conferito l'incarico e le relative conseguenze restano interamente a carico di chi ha agito oltre i propri poteri.
La persona che ha dato l'incarico ha comunque la facoltà di approvare l'atto in un secondo momento attraverso la ratifica. In caso di ratifica, l'operazione produce i propri effetti come se fosse stata autorizzata fin dall'origine.
Chi esegue l'incarico può deviare dalle istruzioni ricevute soltanto se si verificano fatti sconosciuti a chi ha dato l'incarico, impossibili da comunicare tempestivamente, tali da far ritenere ragionevole che la persona avrebbe approvato la modifica.
Quando si applica
- Un incaricato all'acquisto di un bene supera la cifra massima fissata ed esegue la compravendita a un prezzo maggiore
- Un soggetto autorizzato a vendere un bene concede uno sconto non previsto al compratore
- Un gestore vende un bene in caso di emergenza per evitarne il deterioramento senza poter contattare in tempo il proprietario
Cosa questo articolo non dice
- La revoca dell'incarico o le altre cause che portano alla chiusura del rapporto
- La valutazione sul livello di diligenza impiegato nell'esecuzione dell'incarico
- L'obbligo di presentare il rendiconto e restituire quanto ricevuto
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