Art. 1712 Codice Civile

Approvazione per silenzio del mandante - Art. 1712

Il silenzio del mandante dopo la comunicazione del mandatario equivale ad approvazione anche in caso di scostamento. (Art. 1712)

Testo ufficiale Art. 1712 Codice Civile — Italia

Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il mandatario (agente) deve informare senza ritardo il mandante (cliente) di aver eseguito l'incarico. Se il mandante non risponde entro un termine ragionevole, considerato la natura dell'affare o gli usi, il suo silenzio vale come approvazione. Questo vale anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni ricevute o ha superato i limiti del mandato.

La comunicazione è essenziale: senza di essa, il silenzio del mandante non produce effetti. Il termine per rispondere non è prestabilito dalla legge, ma dipende dalle circostanze concrete.

Quando si applica

  • Un agente immobiliare vende un appartamento a un prezzo inferiore a quello indicato dal proprietario; comunica la vendita e il proprietario non risponde per diversi giorni: il silenzio è approvazione.
  • Un consulente acquista beni per conto del cliente eccedendo il budget autorizzato; comunica l'acquisto e il cliente non replica entro il tempo usuale: il silenzio equivale ad approvazione.
  • Un rappresentante stipula un contratto con condizioni diverse da quelle pattuite; il mandante riceve la comunicazione e non risponde: l'approvazione tacita si perfeziona.
  • Un mandatario esegue un trasporto di merci con percorso diverso da quello accordato; comunica l'esecuzione e il mandante tace per un periodo superiore a quello d'uso: il silenzio vale come approvazione.

Cosa questo articolo non dice

  • Il silenzio del mandante prima della comunicazione dell'esecuzione del mandato (non è regolato da questo articolo).
  • Il caso in cui il mandante risponda, anche con ritardo, ma entro il termine naturale o d'uso (allora non si applica l'approvazione tacita).
  • Le conseguenze dell'inadempimento del mandatario (es. mancata esecuzione) – sono regolate dagli articoli sulla responsabilità contrattuale.
  • La revoca del mandato da parte del mandante (disciplinata dall'art. 1723).

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