Precedenza del mandatario sui crediti - Art. 1721
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi, con precedenza sul mandante e sui suoi creditori. Art. 1721.
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1721 del Codice Civile riconosce al mandatario (l'agente che ha ricevuto l'incarico) un diritto speciale: può soddisfarsi sui crediti in denaro nati dagli affari che ha concluso per conto del mandante.
Questo diritto ha carattere di prelazione: il mandatario viene pagato prima del mandante (colui che ha dato l'incarico) e prima dei creditori personali del mandante.
Il diritto riguarda solo i crediti pecuniari – somme di denaro – che derivano direttamente dagli affari gestiti dal mandatario. Non si estende ad altri crediti del mandante.
Il mandatario non ha bisogno di una garanzia separata: la legge gli concede questa precedenza automaticamente per gli affari conclusi.
Quando si applica
- Un agente immobiliare conclude la vendita di un appartamento; il compratore deve pagare il prezzo. L'agente può trattenere la somma per il suo compenso prima di girarla al venditore.
- Un rappresentante commerciale procura ordini per conto di un'azienda; i clienti hanno debiti verso l'azienda. Il rappresentante può pretendere di essere pagato su quei crediti.
- Un mandatario gestisce affitti per conto del proprietario; gli inquilini pagano canoni. Il mandatario può prelevare le sue spese e commissioni da quei canoni.
- Un broker assicurativo conclude polizze; i premi dovuti dagli assicurati sono crediti su cui il broker può soddisfarsi.
- Un avvocato (mandatario) conclude una transazione per il cliente; la somma dovuta dalla controparte è un credito che l'avvocato può usare per pagare le sue parcelle.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica a crediti non pecuniari, come crediti in beni o servizi.
- Non si applica a crediti sorti prima del mandato o da affari non conclusi dal mandatario.
- Non estende la precedenza a beni mobili o immobili del mandante, ma solo ai crediti pecuniari derivanti dagli affari specifici.
- Non garantisce il mandatario contro il rischio che il terzo debitore sia insolvente: il diritto è sui crediti, non sulla loro riscossione effettiva.
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