Art. 1721 Codice Civile

Precedenza del mandatario sui crediti - Art. 1721

Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi, con precedenza sul mandante e sui suoi creditori. Art. 1721.

Testo ufficiale Art. 1721 Codice Civile — Italia

Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1721 del Codice Civile riconosce al mandatario (l'agente che ha ricevuto l'incarico) un diritto speciale: può soddisfarsi sui crediti in denaro nati dagli affari che ha concluso per conto del mandante.

Questo diritto ha carattere di prelazione: il mandatario viene pagato prima del mandante (colui che ha dato l'incarico) e prima dei creditori personali del mandante.

Il diritto riguarda solo i crediti pecuniari – somme di denaro – che derivano direttamente dagli affari gestiti dal mandatario. Non si estende ad altri crediti del mandante.

Il mandatario non ha bisogno di una garanzia separata: la legge gli concede questa precedenza automaticamente per gli affari conclusi.

Quando si applica

  • Un agente immobiliare conclude la vendita di un appartamento; il compratore deve pagare il prezzo. L'agente può trattenere la somma per il suo compenso prima di girarla al venditore.
  • Un rappresentante commerciale procura ordini per conto di un'azienda; i clienti hanno debiti verso l'azienda. Il rappresentante può pretendere di essere pagato su quei crediti.
  • Un mandatario gestisce affitti per conto del proprietario; gli inquilini pagano canoni. Il mandatario può prelevare le sue spese e commissioni da quei canoni.
  • Un broker assicurativo conclude polizze; i premi dovuti dagli assicurati sono crediti su cui il broker può soddisfarsi.
  • Un avvocato (mandatario) conclude una transazione per il cliente; la somma dovuta dalla controparte è un credito che l'avvocato può usare per pagare le sue parcelle.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica a crediti non pecuniari, come crediti in beni o servizi.
  • Non si applica a crediti sorti prima del mandato o da affari non conclusi dal mandatario.
  • Non estende la precedenza a beni mobili o immobili del mandante, ma solo ai crediti pecuniari derivanti dagli affari specifici.
  • Non garantisce il mandatario contro il rischio che il terzo debitore sia insolvente: il diritto è sui crediti, non sulla loro riscossione effettiva.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 1721 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile