Obbligo di rendiconto del mandatario – Art. 1713
Art. 1713 c.c.: il mandatario deve rendere conto e restituire quanto ricevuto. La dispensa preventiva è inefficace per dolo o colpa grave.
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo impone al mandatario (chi ha accettato un incarico) di presentare al mandante (chi ha dato l'incarico) un resoconto dettagliato di ciò che ha fatto e di restituire tutto quanto ha ricevuto in esecuzione del mandato. Si tratta di un obbligo di trasparenza.
Una clausola contrattuale che esenta preventivamente il mandatario dall'obbligo di rendiconto è priva di effetto se il mandatario ha agito con dolo (intenzione di ingannare) o con colpa grave (negligenza molto grave). In questi casi, la dispensa non vale, e l'obbligo di rendiconto rimane.
Quando si applica
- Un amico incaricato di vendere un'auto usata deve presentare il conto dei soldi ricevuti e di ogni spesa sostenuta.
- Un agente immobiliare che riscuote gli affitti per conto del proprietario deve rendicontare le somme incassate.
- Un commercialista incaricato di gestire un conto corrente deve restituire al cliente l'estratto conto e i documenti.
- Un parente che ha ricevuto un assegno per comprare generi alimentari deve spiegare come ha speso i soldi.
- Se il mandante ha esonerato preventivamente il mandatario dal rendiconto, ma il mandatario ha tenuto per sé parte del denaro (dolo), l'esonero non è valido e il mandatario deve comunque rendicontare.
Cosa questo articolo non dice
- Questa disposizione non riguarda la determinazione del compenso del mandatario, che è regolata dall'art. 1720.
- Non disciplina la responsabilità del mandatario verso i terzi, oggetto dell'art. 1715.
- Non definisce il contenuto del mandato (art. 1708) né i limiti del mandato (art. 1711).
- Non tratta della revoca del mandato (artt. 1723 e 1724).
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