Art. 1713 Codice Civile

Obbligo di rendiconto del mandatario – Art. 1713

Art. 1713 c.c.: il mandatario deve rendere conto e restituire quanto ricevuto. La dispensa preventiva è inefficace per dolo o colpa grave.

Testo ufficiale Art. 1713 Codice Civile — Italia

Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo impone al mandatario (chi ha accettato un incarico) di presentare al mandante (chi ha dato l'incarico) un resoconto dettagliato di ciò che ha fatto e di restituire tutto quanto ha ricevuto in esecuzione del mandato. Si tratta di un obbligo di trasparenza.

Una clausola contrattuale che esenta preventivamente il mandatario dall'obbligo di rendiconto è priva di effetto se il mandatario ha agito con dolo (intenzione di ingannare) o con colpa grave (negligenza molto grave). In questi casi, la dispensa non vale, e l'obbligo di rendiconto rimane.

Quando si applica

  • Un amico incaricato di vendere un'auto usata deve presentare il conto dei soldi ricevuti e di ogni spesa sostenuta.
  • Un agente immobiliare che riscuote gli affitti per conto del proprietario deve rendicontare le somme incassate.
  • Un commercialista incaricato di gestire un conto corrente deve restituire al cliente l'estratto conto e i documenti.
  • Un parente che ha ricevuto un assegno per comprare generi alimentari deve spiegare come ha speso i soldi.
  • Se il mandante ha esonerato preventivamente il mandatario dal rendiconto, ma il mandatario ha tenuto per sé parte del denaro (dolo), l'esonero non è valido e il mandatario deve comunque rendicontare.

Cosa questo articolo non dice

  • Questa disposizione non riguarda la determinazione del compenso del mandatario, che è regolata dall'art. 1720.
  • Non disciplina la responsabilità del mandatario verso i terzi, oggetto dell'art. 1715.
  • Non definisce il contenuto del mandato (art. 1708) né i limiti del mandato (art. 1711).
  • Non tratta della revoca del mandato (artt. 1723 e 1724).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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