Fornitura dei mezzi necessari al mandatario – Art. 1719
Il mandante deve fornire al mandatario i mezzi necessari per il mandato e per gli obblighi in nome proprio, salvo patto contrario (art. 1719).
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'art. 1719 obbliga il mandante a fornire al mandatario i mezzi necessari per eseguire l'incarico e per far fronte agli obblighi che il mandatario ha assunto in nome proprio. Questo vale solo se il mandatario agisce senza rappresentanza, cioè contratta a proprio nome. Se il contratto di mandato dice diversamente (patto contrario), l'obbligo non sussiste.
I mezzi comprendono denaro, strumenti, materiali, o qualsiasi altra risorsa indispensabile per l'esecuzione. Il mandante deve anticipare le somme, non limitarsi a rimborsare dopo. La disposizione si differenzia dall'art. 1720, che regola il rimborso delle spese e il compenso dopo l'esecuzione.
Se il mandatario non riceve i mezzi, può legittimamente rifiutarsi di proseguire? La norma non lo dice espressamente, ma la mancata fornitura può rendere impossibile l'esecuzione. In pratica, il mandatario può sospendere l'attività fino al ricevimento.
Quando si applica
- Il mandante incarica il mandatario di acquistare un'auto all'asta; il mandatario deve pagare la caparra in nome proprio. Il mandante deve fornire i fondi per la caparra.
- Il mandante affida la gestione di un appartamento: il mandatario stipula un contratto di locazione con un inquilino in nome proprio. Il mandante deve fornire le somme per le riparazioni urgenti.
- Il mandante chiede al mandatario di assumere un lavoratore per conto suo; il mandatario assume il lavoratore con contratto a proprio nome. Il mandante deve fornire i mezzi per pagare lo stipendio.
- Il mandante dà mandato di vendere un quadro; il mandatario organizza una mostra in nome proprio. Il mandante deve fornire i fondi per l'allestimento.
Cosa questo articolo non dice
- Il rimborso delle spese sostenute dal mandatario (disciplinato dall'art. 1720).
- Il diritto del mandatario al compenso (art. 1709 e 1720).
- L'obbligo del mandante di custodire le cose ricevute (art. 1718).
- La responsabilità del mandante per gli atti compiuti dal mandatario in nome del mandante (art. 1708 e 1710).
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