Mandato a più persone: congiunto o disgiunto Art. 1716
Disciplina del mandato conferito a più persone: regola l'accettazione nel mandato congiunto, la facoltà di agire disgiuntamente e l'obbligo di avviso.
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte. Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo. Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un incarico viene affidato a più persone contemporaneamente, la legge stabilisce regole diverse a seconda che esse debbano agire insieme oppure da sole. Se il contratto prevede espressamente che gli incaricati debbano operare congiuntamente, l'incarico non produce alcun effetto finché non viene accettato da ciascuno di essi.
Se il contratto non specifica l'obbligo di agire insieme, ciascun incaricato ha la facoltà di concludere l'affare in autonomia. In questa ipotesi, il committente che riceve notizia della conclusione dell'affare deve avvertire immediatamente gli altri incaricati; l'omissione o il ritardo di tale comunicazione comporta l'obbligo di risarcire i danni causati.
Nel caso in cui più incaricati abbiano comunque operato congiuntamente per l'esecuzione dell'incarico, essi sono obbligati in solido nei confronti del committente.
Quando si applica
- Un proprietario incarica due agenti immobiliari senza specificare l'obbligo di agire insieme e uno dei due conclude la vendita dell'immobile.
- Tre professionisti ricevono un mandato congiunto per gestire un bene, ma uno di essi non accetta la nomina.
- Un committente viene informato della conclusione dell'affare da un mandatario ma omette di avvisare il secondo mandatario, il quale prosegue l'attività sostenendo spese.
- Più mandatari svolgono l'incarico operando insieme e rispondono solidalmente verso il mandante per le obbligazioni assunte.
Cosa questo articolo non dice
- La revoca del mandato conferito da più persone con un unico atto, disciplinata dall'articolo 1726.
- La possibilità per il mandatario di farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico, regolata dall'articolo 1717.
- L'estensione dei poteri del mandatario per gli atti non espressamente menzionati, disciplinata dall'articolo 1708.
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