Art. 1756 Codice Civile

Rimborso spese mediatore - Art. 1756

Il mediatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per incarico, anche se l'affare non è concluso, salvo patti o usi contrari. Art. 1756 Codice Civile.

Testo ufficiale Art. 1756 Codice Civile — Italia

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il mediatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per incarico di una persona, anche se l'affare non è concluso. Le spese devono essere state eseguite su incarico di quella persona.

Questo diritto può essere escluso o modificato da patti tra le parti o da usi contrari.

Quando si applica

  • Un mediatore immobiliare sostiene spese per pubblicità su incarico del venditore, ma la vendita non va a buon fine. Il mediatore ha diritto al rimborso di quelle spese.
  • Un mediatore di affari viaggia per incontrare un potenziale acquirente su incarico del cliente, ma l'affare non si conclude. Può chiedere il rimborso delle spese di viaggio.
  • Un mediatore sostiene spese per consulenze legali su incarico della parte, anche se l'affare non si realizza. Ha diritto al rimborso.
  • Un mediatore paga per la pubblicazione di annunci su incarico del mandante, ma il contratto non viene stipulato. Le spese sono rimborsabili.

Cosa questo articolo non dice

  • Il diritto alla provvigione per l'affare concluso, che è disciplinato dall'art. 1755.
  • Spese sostenute dal mediatore senza un incarico specifico della persona che le ha richieste.
  • Il rimborso di spese in caso di affare concluso con successo, perché in quel caso si applica la provvigione.
  • Spese per attività non legate all'incarico ricevuto.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1756 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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