Pluralità di mediatori: quota di provvigione - Art. 1758
Se più mediatori concludono un affare, ciascuno ha diritto a una quota della provvigione, secondo l'Art. 1758 del Codice Civile.
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se un affare viene concluso grazie all'intervento di più mediatori (ad esempio due agenti immobiliari che hanno seguito lo stesso cliente), ciascuno di loro ha diritto a una parte della provvigione. La legge non dice come dividere la somma né stabilisce quote fisse: spetta ai mediatori accordarsi o, in caso di controversia, al giudice determinare le proporzioni in base al contributo di ciascuno.
Questa norma si applica solo quando più mediatori hanno effettivamente contribuito alla conclusione dell'affare. Non è necessario che abbiano agito insieme o sapessero l'uno dell'altro; basta che l'intervento di ciascuno sia stato determinante per il risultato finale.
Quando si applica
- Due agenti immobiliari mostrano lo stesso appartamento a un acquirente, che poi lo acquista; entrambi chiedono una quota della provvigione.
- Un mediatore presenta il venditore e un altro mediatore presenta il compratore; l'affare si conclude e ciascuno pretende una parte.
- Tre mediatori collaborano in fasi diverse (contatto iniziale, trattative, chiusura) per la vendita di un'azienda; ciascuno ha diritto a una quota.
- Un mediatore propone il contratto, un altro convince le parti a firmare; entrambi intervengono e quindi hanno diritto a una quota.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce l'importo della provvigione (che è regolato dall'Art. 1755).
- Non si applica se il contratto è nullo o annullabile (per questo vedi Art. 1757).
- Non dice come dividere la provvigione in mancanza di accordo tra i mediatori (la questione è lasciata alla prassi o al giudice).
- Non riguarda i diritti dell'agente di commercio (disciplinati dagli artt. 1748 e seguenti).
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Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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