Responsabilità per contraente non nominato Art. 1762
Se il mediatore non rivela il nome di una parte, risponde di persona dell'esecuzione del contratto. Se il nome emerge, le parti possono agire tra loro.
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato. Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un mediatore mette in contatto due parti senza rivelare a una di esse l'identità dell'altra, la legge attribuisce al mediatore stesso la responsabilità personale per l'esecuzione del contratto. Chi stipula il contratto senza conoscere il nome dell'altro contraente può quindi pretendere la prestazione direttamente dal mediatore.
Se il mediatore esegue il contratto al posto della parte rimasta anonima, egli subentra nei diritti che spettavano all'altra parte, potendo così rivalersi sul contraente non nominato.
Qualora l'identità del contraente nascosto venga resa nota in un secondo momento, le parti contrattuali acquisiscono la possibilità di agire direttamente l'una contro l'altra. Questa eventualità non cancella comunque la responsabilità assunta dal mediatore verso la parte a cui l'identità era stata inizialmente taciuta.
Quando si applica
- Un mediatore d'arte vende un dipinto a una galleria senza comunicare l'identità del collezionista proprietario.
- Un agente d'affari conclude la vendita di un macchinario industriale tenendo nascosto al venditore il nome dell'acquirente effettivo.
- Un intermediario immobiliare stipula un accordo preliminare per un immobile senza indicare al promissario acquirente chi sia il venditore.
Cosa questo articolo non dice
- I casi in cui il mediatore ha ricevuto un formale potere di rappresentanza per agire in nome del cliente, previsti dagli articoli 1752 e 1761.
- L'omissione di informazioni riguardanti la sicurezza dell'affare diverse dall'identità delle parti, disciplinata dall'articolo 1759.
- La garanzia volontaria fornita dal mediatore tramite fideiussione per l'adempimento di una parte, regolata dall'articolo 1763.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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