Art. 1763 Codice Civile

Fideiussione del mediatore - Art. 1763

L'articolo 1763 del Codice Civile italiano consente al mediatore di prestare fideiussione per una delle parti, senza obbligo.

Testo ufficiale Art. 1763 Codice Civile — Italia

Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il mediatore può volontariamente farsi garante di una delle parti con una fideiussione.

La fideiussione è un contratto con cui il mediatore si obbliga personalmente verso l'altra parte per l'adempimento di un'obbligazione.

Non è un obbligo del mediatore; è una sua facoltà. Il mediatore è definito dall'art. 1754.

Quando si applica

  • Un mediatore immobiliare che garantisce il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente.
  • Un mediatore che si fa garante per il venditore della consegna del bene venduto.
  • Un mediatore in una compravendita di auto usate che presta fideiussione per il compratore.
  • Un mediatore che garantisce l'adempimento di un contratto di locazione per una delle parti.
  • Un mediatore che si garantisce per una parte in un contratto di appalto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda l'obbligo del mediatore di prestare garanzia (non è obbligatorio).
  • Non riguarda la responsabilità del mediatore per danni causati da una parte (art. 1759).
  • Non riguarda la provvigione spettante al mediatore (art. 1755).
  • Non riguarda la rappresentanza del mediatore (art. 1761).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1763 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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