Fideiussione del mediatore - Art. 1763
L'articolo 1763 del Codice Civile italiano consente al mediatore di prestare fideiussione per una delle parti, senza obbligo.
Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il mediatore può volontariamente farsi garante di una delle parti con una fideiussione.
La fideiussione è un contratto con cui il mediatore si obbliga personalmente verso l'altra parte per l'adempimento di un'obbligazione.
Non è un obbligo del mediatore; è una sua facoltà. Il mediatore è definito dall'art. 1754.
Quando si applica
- Un mediatore immobiliare che garantisce il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente.
- Un mediatore che si fa garante per il venditore della consegna del bene venduto.
- Un mediatore in una compravendita di auto usate che presta fideiussione per il compratore.
- Un mediatore che garantisce l'adempimento di un contratto di locazione per una delle parti.
- Un mediatore che si garantisce per una parte in un contratto di appalto.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda l'obbligo del mediatore di prestare garanzia (non è obbligatorio).
- Non riguarda la responsabilità del mediatore per danni causati da una parte (art. 1759).
- Non riguarda la provvigione spettante al mediatore (art. 1755).
- Non riguarda la rappresentanza del mediatore (art. 1761).
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Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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