Il depositario deve restituire i frutti – Art. 1775
Il depositario è tenuto a restituire al depositante i frutti, naturali o civili, della cosa depositata che abbia effettivamente percepito durante il deposito.
Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1775 impone al depositario l'obbligo di restituire i frutti della cosa depositata che egli abbia effettivamente percepito. Per frutti si intendono sia quelli naturali (come il raccolto di un campo o il parto di un animale) sia quelli civili (come gli interessi su denaro o i canoni di locazione). L'obbligo sorge solo per i frutti già ottenuti, non per quelli potenziali.
La norma si inserisce nel contesto del deposito (art. 1766 ss.) e completa l'obbligo principale di restituire la cosa stessa. Il depositario non può trattenere i frutti a titolo di compenso, salvo diverso accordo o disposizione di legge. La restituzione dei frutti segue le regole generali sulla restituzione della cosa (art. 1774 sul luogo e spese, art. 1777 sulla persona).
Quando si applica
- Deposito di una mucca che partorisce un vitello durante la custodia: il depositario deve restituire il vitello al depositante.
- Deposito di una somma di denaro che frutta interessi bancari: il depositario deve restituire gli interessi maturati.
- Deposito di un appartamento che produce canoni di affitto: il depositario deve restituire i canoni riscossi.
- Deposito di un terreno agricolo con alberi da frutto: il depositario deve restituire i frutti raccolti durante il deposito.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre i frutti che il depositario avrebbe potuto percepire ma non ha effettivamente ottenuto (es. raccolto non effettuato).
- Non copre il diritto del depositario a trattenere i frutti come compenso (salvo patto contrario, regolato altrove).
- Non copre l'obbligo di restituire la cosa principale (disciplinato dagli artt. 1766 ss., in particolare art. 1771).
- Non si applica al deposito irregolare (art. 1782), dove il depositario acquista la proprietà della cosa e ne restituisce altrettante dello stesso genere.
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