Art. 1775 Codice Civile

Il depositario deve restituire i frutti – Art. 1775

Il depositario è tenuto a restituire al depositante i frutti, naturali o civili, della cosa depositata che abbia effettivamente percepito durante il deposito.

Testo ufficiale Art. 1775 Codice Civile — Italia

Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1775 impone al depositario l'obbligo di restituire i frutti della cosa depositata che egli abbia effettivamente percepito. Per frutti si intendono sia quelli naturali (come il raccolto di un campo o il parto di un animale) sia quelli civili (come gli interessi su denaro o i canoni di locazione). L'obbligo sorge solo per i frutti già ottenuti, non per quelli potenziali.

La norma si inserisce nel contesto del deposito (art. 1766 ss.) e completa l'obbligo principale di restituire la cosa stessa. Il depositario non può trattenere i frutti a titolo di compenso, salvo diverso accordo o disposizione di legge. La restituzione dei frutti segue le regole generali sulla restituzione della cosa (art. 1774 sul luogo e spese, art. 1777 sulla persona).

Quando si applica

  • Deposito di una mucca che partorisce un vitello durante la custodia: il depositario deve restituire il vitello al depositante.
  • Deposito di una somma di denaro che frutta interessi bancari: il depositario deve restituire gli interessi maturati.
  • Deposito di un appartamento che produce canoni di affitto: il depositario deve restituire i canoni riscossi.
  • Deposito di un terreno agricolo con alberi da frutto: il depositario deve restituire i frutti raccolti durante il deposito.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre i frutti che il depositario avrebbe potuto percepire ma non ha effettivamente ottenuto (es. raccolto non effettuato).
  • Non copre il diritto del depositario a trattenere i frutti come compenso (salvo patto contrario, regolato altrove).
  • Non copre l'obbligo di restituire la cosa principale (disciplinato dagli artt. 1766 ss., in particolare art. 1771).
  • Non si applica al deposito irregolare (art. 1782), dove il depositario acquista la proprietà della cosa e ne restituisce altrettante dello stesso genere.

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