Unione tra fede di deposito e nota di pegno - Art. 1791
Art. 1791: la nota di pegno è sempre unita alla fede di deposito; entrambe provengono da un unico registro a matrice conservato presso i magazzini.
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente. La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La fede di deposito e la nota di pegno costituiscono un documento unico: la nota di pegno è unita alla fede di deposito e ne ripete le indicazioni.
Entrambi i titoli devono essere staccati da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini generali. Questo garantisce la corrispondenza tra i due documenti.
Quando si applica
- Un depositante riceve una fede di deposito e contemporaneamente una nota di pegno per ottenere un finanziamento.
- Il magazziniere stacca dal registro a matrice la coppia di documenti (fede di deposito e nota di pegno).
- Un creditore che possiede la nota di pegno verifica che le indicazioni coincidano con quelle della fede di deposito.
- Un acquirente della merce depositata richiede la fede di deposito separata dalla nota di pegno.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo 1791 non stabilisce il contenuto della fede di deposito (articolo 1790).
- Non regola i diritti del possessore della nota di pegno (articoli 1793-1796).
- Non disciplina la circolazione dei titoli (articolo 1792).
- Non riguarda la responsabilità dei magazzini generali (articolo 1787).
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