Art. 1791 Codice Civile

Unione tra fede di deposito e nota di pegno - Art. 1791

Art. 1791: la nota di pegno è sempre unita alla fede di deposito; entrambe provengono da un unico registro a matrice conservato presso i magazzini.

Testo ufficiale Art. 1791 Codice Civile — Italia

Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente. La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La fede di deposito e la nota di pegno costituiscono un documento unico: la nota di pegno è unita alla fede di deposito e ne ripete le indicazioni.

Entrambi i titoli devono essere staccati da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini generali. Questo garantisce la corrispondenza tra i due documenti.

Quando si applica

  • Un depositante riceve una fede di deposito e contemporaneamente una nota di pegno per ottenere un finanziamento.
  • Il magazziniere stacca dal registro a matrice la coppia di documenti (fede di deposito e nota di pegno).
  • Un creditore che possiede la nota di pegno verifica che le indicazioni coincidano con quelle della fede di deposito.
  • Un acquirente della merce depositata richiede la fede di deposito separata dalla nota di pegno.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo 1791 non stabilisce il contenuto della fede di deposito (articolo 1790).
  • Non regola i diritti del possessore della nota di pegno (articoli 1793-1796).
  • Non disciplina la circolazione dei titoli (articolo 1792).
  • Non riguarda la responsabilità dei magazzini generali (articolo 1787).

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