Vendita merci in deposito con nota di pegno - Art. 1796
Il possessore della nota di pegno non soddisfatto alla scadenza può far vendere i beni custoditi nei magazzini generali decorsi otto giorni e previo protesto.
Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell'art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza. Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
I magazzini generali rilasciano sui beni depositati due titoli destinati a circolare: la fede di deposito e la nota di pegno. La nota di pegno garantisce un credito espresso sul titolo medesimo.
Se alla scadenza il credito non viene pagato, il possessore della nota di pegno deve tempestivamente far levatore il protesto secondo le norme della legge cambiaria. Decorsi otto giorni dalla scadenza, il portatore del titolo ha il diritto di far vendere la merce depositata seguendo le modalità previste dall'articolo 1515.
Se un girante paga spontaneamente l'importo dovuto al possessore della nota di pegno, subentra di diritto nei suoi crediti e nelle sue garanzie. Questo girante può procedere a sua volta alla vendita delle cose depositate, sempre trascorsi otto giorni dalla scadenza del titolo.
Quando si applica
- Un portatore di nota di pegno rimasto insoddisfatto alla scadenza fa levare il protesto e dispone la vendita coattiva della merce custodita nei magazzini generali.
- Un girante della nota di pegno paga il debito al possessore e aziona la vendita delle merci in deposito trascurando il pagamento non avvenuto dal debitore principale.
- Un creditore garantito da nota di pegno attiva la procedura dell'articolo 1515 decorsi otto giorni dalla scadenza per recuperare le somme dovute.
Cosa questo articolo non dice
- La responsabilità dei magazzini generali per la perdita o l'avaria delle merci, disciplinata dall'articolo 1787.
- I diritti e la restituzione della merce spettanti al possessore della sola fede di deposito, regolati dall'articolo 1795.
- L'azione di regresso contro i giranti e il debitore dopo l'escussione del pegno, prevista dall'articolo 1797.
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