Art. 1824 Codice Civile

Crediti esclusi dal conto corrente - Art. 1824

L'art. 1824 c.c. elenca i crediti esclusi dal conto corrente: quelli non compensabili e, tra imprenditori, quelli estranei alle rispettive imprese.

Testo ufficiale Art. 1824 Codice Civile — Italia

Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione. Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il primo comma stabilisce che sono esclusi dal conto corrente tutti i crediti che non possono essere compensati. La compensazione è l'istituto che estingue due debiti reciproci fino a concorrenza del minore: se un credito non è suscettibile di compensazione (ad esempio perché non è liquido, esigibile o è stato oggetto di rinuncia), rimane fuori dal conto.

Il secondo comma si applica solo quando il contratto di conto corrente è stipulato tra imprenditori. In quel caso si intendono automaticamente esclusi anche i crediti che non hanno alcuna relazione con l'attività d'impresa di ciascuna parte. Ad esempio, un credito personale dell'imprenditore verso l'altro imprenditore, sorto al di fuori del loro giro d'affari, non entra nel conto.

Quando si applica

  • Un credito ormai prescritto non è più compensabile e quindi non può essere iscritto nel conto corrente.
  • Un credito derivante da un fatto illecito (danno extracontrattuale) spesso non è liquido e quindi non è suscettibile di compensazione, restando escluso.
  • Tra due società, un credito che nasce da un prestito personale del socio a favore dell'altra società (estraneo alla propria attività) è escluso dal conto corrente.
  • Un credito sottoposto a condizione sospensiva non ancora verificatasi non è compensabile, quindi escluso.

Cosa questo articolo non dice

  • Non dice quali crediti siano invece inclusi nel conto corrente: è disciplinato dall'art. 1827.
  • Non regola gli effetti dell'inclusione di un credito nel conto (art. 1827 e seguenti).
  • Non riguarda la chiusura del conto corrente (art. 1831) né le modalità di approvazione (art. 1832).
  • Per i contratti tra non imprenditori non si applica il secondo comma, quindi crediti estranei all'attività personale possono essere inclusi purché compensabili.

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