Interessi sulle rimesse - Art. 1825
L'articolo 1825 stabilisce che sulle rimesse nel conto corrente decorrono interessi al tasso contrattuale, d'uso o, in mancanza, legale.
Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1825 del Codice Civile disciplina gli interessi sulle rimesse in un contratto di conto corrente.
Le rimesse sono i versamenti, i depositi o i pagamenti che entrano nel conto. Su di esse maturano interessi a favore del correntista.
La misura degli interessi è determinata nell'ordine: dal contratto, dagli usi (pratiche bancarie consolidate) o, in assenza di entrambi, dal tasso di interesse legale stabilito dalla legge.
Quando si applica
- Un'azienda versa l'incasso giornaliero sul proprio conto corrente: su quel versamento maturano interessi.
- Un cliente paga una fattura tramite bonifico sul conto del fornitore: l'importo è una rimessa che produce interessi.
- Una banca accredita lo stipendio sul conto del dipendente: lo stipendio è una rimessa soggetta a interessi.
- Un correntista deposita contanti allo sportello: l'importo versato è una rimessa e genera interessi dal giorno del versamento.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina gli interessi sui prestiti o mutui (articolo 1815).
- Non riguarda gli interessi sui depositi bancari ordinari (articolo 1834).
- Non copre il mancato pagamento degli interessi su un mutuo (articolo 1820).
- Non si applica ad altri tipi di conti, come il conto di deposito a risparmio (articolo 1835).
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