Art. 1825 Codice Civile

Interessi sulle rimesse - Art. 1825

L'articolo 1825 stabilisce che sulle rimesse nel conto corrente decorrono interessi al tasso contrattuale, d'uso o, in mancanza, legale.

Testo ufficiale Art. 1825 Codice Civile — Italia

Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1825 del Codice Civile disciplina gli interessi sulle rimesse in un contratto di conto corrente.

Le rimesse sono i versamenti, i depositi o i pagamenti che entrano nel conto. Su di esse maturano interessi a favore del correntista.

La misura degli interessi è determinata nell'ordine: dal contratto, dagli usi (pratiche bancarie consolidate) o, in assenza di entrambi, dal tasso di interesse legale stabilito dalla legge.

Quando si applica

  • Un'azienda versa l'incasso giornaliero sul proprio conto corrente: su quel versamento maturano interessi.
  • Un cliente paga una fattura tramite bonifico sul conto del fornitore: l'importo è una rimessa che produce interessi.
  • Una banca accredita lo stipendio sul conto del dipendente: lo stipendio è una rimessa soggetta a interessi.
  • Un correntista deposita contanti allo sportello: l'importo versato è una rimessa e genera interessi dal giorno del versamento.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina gli interessi sui prestiti o mutui (articolo 1815).
  • Non riguarda gli interessi sui depositi bancari ordinari (articolo 1834).
  • Non copre il mancato pagamento degli interessi su un mutuo (articolo 1820).
  • Non si applica ad altri tipi di conti, come il conto di deposito a risparmio (articolo 1835).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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