Garanzia per il saldo del conto corrente - Art. 1828
Art. 1828 c.c.: le garanzie reali o personali su crediti in conto corrente coprono il saldo netto a favore del correntista, fino all'importo garantito.
Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito. La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1828 del codice civile riguarda la sorte delle garanzie che assistono un credito quando questo viene inserito in un conto corrente. Se il credito incluso nel conto è garantito da una garanzia reale (come ipoteca o pegno) o personale (come fideiussione), il correntista può avvalersi di quella garanzia per il saldo che risulta a suo favore alla chiusura del conto, ma solo fino all'importo del credito originariamente garantito.
La stessa regola vale se per il credito esiste un coobbligato solidale, cioè una persona obbligata insieme al debitore principale. In pratica, la garanzia non si perde quando il credito confluisce nel conto corrente, ma si trasferisce automaticamente sul saldo finale.
Questo significa che, alla chiusura del conto, il correntista può contare sulla garanzia per recuperare quanto gli spetta, purché il saldo a suo favore non superi l'ammontare del credito garantito.
Quando si applica
- Un imprenditore ha concesso un mutuo garantito da ipoteca e il credito è stato inserito nel suo conto corrente. Alla chiusura del conto, l'ipoteca copre il saldo positivo fino all'importo del mutuo.
- Un privato ha un credito verso un amico garantito da fideiussione, e il credito viene incluso in un conto corrente. Il fideiussore risponde del saldo finale a favore del correntista.
- Una società ha un credito in conto corrente assistito da pegno su titoli. Alla chiusura del conto, il pegno si estende al saldo netto a favore della società.
- Più persone sono coobbligate solidalmente per un debito, e il credito è inserito in un conto corrente. Il correntista può agire contro tutti i coobbligati per il saldo finale.
- Un conto corrente viene chiuso e il saldo a favore del correntista è inferiore al credito garantito. La garanzia copre interamente il saldo.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non regola la validità o l'efficacia originaria della garanzia, ma solo la sua estensione al saldo del conto corrente.
- Non si applica ai crediti non inclusi nel conto corrente: per questi la garanzia resta ferma secondo le regole generali.
- Non riguarda i depositi bancari (art. 1834 ss.) o le cassette di sicurezza (art. 1839), che hanno proprie discipline.
- L'articolo non stabilisce che la garanzia si estingua con la chiusura del conto; anzi, la conserva per il saldo.
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