Riscatto forzoso della rendita perpetua - Art. 1867
Art. 1867 c.c.: tre casi di riscatto forzoso della rendita perpetua: mora su due annualità, mancata garanzia, divisione del fondo in più di tre parti.
Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto: 1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita; 2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza; 3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1867 del Codice Civile stabilisce in quali casi il creditore di una rendita perpetua può costringere il debitore a riscattare, cioè a estinguere la rendita pagando una somma di denaro. Il riscatto forzoso è possibile in tre ipotesi specifiche: se il debitore è in ritardo nel pagamento di due annualità consecutive; se non ha fornito le garanzie promesse o, venute meno quelle esistenti, non le sostituisce con altre di pari sicurezza; e se il fondo su cui è garantita la rendita viene diviso tra più di tre persone a causa di alienazione o divisione.
Questo articolo si applica alle rendite perpetue, cioè quelle senza scadenza. Il debitore può essere costretto a riscattare anche in altri casi, come previsto dall'articolo 1868 per insolvenza. Il diritto di riscatto volontario è regolato dall'articolo 1865.
Quando si applica
- Un proprietario terriero ha costituito una rendita perpetua a favore di un vicino, ma non paga le annualità da due anni.
- Un debitore ha promesso di ipotecare un immobile a garanzia della rendita, ma non lo fa.
- Un fondo agricolo su cui grava una rendita viene venduto e diviso tra quattro eredi.
- Il creditore scopre che l'immobile dato in garanzia è stato distrutto e il debitore non offre altra garanzia.
- Un debitore è in mora nel pagamento di due rate e il creditore chiede il riscatto.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre il riscatto volontario da parte del debitore, regolato dall'articolo 1865.
- Non copre il riscatto per insolvenza del debitore, regolato dall'articolo 1868.
- Non copre le rendite vitalizie, disciplinate dagli articoli 1872 e seguenti.
- Non copre la risoluzione del contratto di vitalizio oneroso, regolata dall'articolo 1877.
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