Art. 1867 Codice Civile

Riscatto forzoso della rendita perpetua - Art. 1867

Art. 1867 c.c.: tre casi di riscatto forzoso della rendita perpetua: mora su due annualità, mancata garanzia, divisione del fondo in più di tre parti.

Testo ufficiale Art. 1867 Codice Civile — Italia

Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto: 1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita; 2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza; 3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1867 del Codice Civile stabilisce in quali casi il creditore di una rendita perpetua può costringere il debitore a riscattare, cioè a estinguere la rendita pagando una somma di denaro. Il riscatto forzoso è possibile in tre ipotesi specifiche: se il debitore è in ritardo nel pagamento di due annualità consecutive; se non ha fornito le garanzie promesse o, venute meno quelle esistenti, non le sostituisce con altre di pari sicurezza; e se il fondo su cui è garantita la rendita viene diviso tra più di tre persone a causa di alienazione o divisione.

Questo articolo si applica alle rendite perpetue, cioè quelle senza scadenza. Il debitore può essere costretto a riscattare anche in altri casi, come previsto dall'articolo 1868 per insolvenza. Il diritto di riscatto volontario è regolato dall'articolo 1865.

Quando si applica

  • Un proprietario terriero ha costituito una rendita perpetua a favore di un vicino, ma non paga le annualità da due anni.
  • Un debitore ha promesso di ipotecare un immobile a garanzia della rendita, ma non lo fa.
  • Un fondo agricolo su cui grava una rendita viene venduto e diviso tra quattro eredi.
  • Il creditore scopre che l'immobile dato in garanzia è stato distrutto e il debitore non offre altra garanzia.
  • Un debitore è in mora nel pagamento di due rate e il creditore chiede il riscatto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre il riscatto volontario da parte del debitore, regolato dall'articolo 1865.
  • Non copre il riscatto per insolvenza del debitore, regolato dall'articolo 1868.
  • Non copre le rendite vitalizie, disciplinate dagli articoli 1872 e seguenti.
  • Non copre la risoluzione del contratto di vitalizio oneroso, regolata dall'articolo 1877.

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