Altre prest. perpetue: rinvio a 1864-1868 - Art. 1869
L'art. 1869 estende gli artt. 1864-1868 a ogni altra annua prestazione perpetua, costituita a qualsiasi titolo, anche per testamento.
Le disposizioni degli articoli 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 1869 stabilisce che le norme sulla rendita perpetua semplice (artt. 1864-1868) si applicano anche a qualsiasi altra prestazione annua perpetua, qualunque sia il titolo con cui è stata costituita, compreso il testamento.
In pratica, chi ha diritto a una somma fissa annuale a tempo indeterminato – ad esempio per una vendita, una donazione o un lascito testamentario – può avvalersi delle stesse tutele previste per la rendita perpetua: garanzia del debitore, diritto di riscatto, riscatto forzoso e riscatto per insolvenza.
Quando si applica
- Un contratto di vendita di un fondo prevede il pagamento di un canone annuo perpetuo, diverso dalla rendita fondiaria.
- Un testamento dispone che l'erede paghi annualmente una somma fissa a un ente benefico per sempre.
- Una donazione modale impone al donatario di corrispondere annualmente una prestazione perpetua in denaro.
- Un accordo tra privati stabilisce una prestazione annua perpetua a favore di un'associazione culturale.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica a prestazioni periodiche non perpetue, come una rendita vitalizia (disciplinata da norme successive).
- Non riguarda prestazioni una tantum o rateizzate nel tempo ma non perpetue.
- Non copre prestazioni perpetue ma non annue, ad esempio semestrali o trimestrali.
- Non si applica alle rendite perpetue già regolate dagli articoli 1863-1868, perché queste hanno proprie norme specifiche.
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