Più assicurazioni sullo stesso rischio - Art. 1910
L'assicurato con più polizze sullo stesso rischio deve avvisare tutti gli assicuratori. L'indennità totale non può superare il danno subito. Art. 1910 cc.
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando per la copertura del medesimo rischio vengono stipulati separatamente più contratti con diversi assicuratori, l'assicurato ha l'obbligo di dare notizia di tutti gli altri contratti a ciascuna compagnia. Se il contraente omette dolosamente di effettuare la comunicazione, gli assicuratori sono esonerati dal pagamento dell'indennità.
In caso di sinistro, l'avviso di danno deve essere inviato a ciascuna compagnia indicando il nome delle altre. L'assicurato ha la facoltà di richiedere a ogni assicuratore l'indennizzo contrattualmente previsto, a condizione che la somma complessivamente incassata da tutte le polizze non superi l'ammontare effettivo del danno sofferto.
L'assicuratore che ha liquidato il danno ha diritto di regresso nei confronti degli altri assicuratori per ripartire l'importo in misura proporzionale alle rispettive indennità dovute. Nell'eventualità in cui uno degli assicuratori si trovi in stato di insolvenza, la sua quota viene ripartita proporzionalmente tra gli altri.
Quando si applica
- Un proprietario stipula due polizze distinte contro l'incendio della stessa casa presso due diverse compagnie e subisce un incendio.
- Un commerciante assicura il medesimo magazzino contro il furto con due contratti separati stipulati con assicuratori differenti.
- Un automobilista garantisce il medesimo veicolo contro i danni da eventi atmosferici tramite due distinte società assicurative.
Cosa questo articolo non dice
- La coassicurazione prestata con un unico contratto sottoscritto contemporaneamente da più assicuratori, disciplinata dall'articolo 1911.
- L'assicurazione sulla vita stipulata presso più compagnie, regolata dall'articolo 1919 dove la somma delle indennità è ammessa senza il limite del danno.
- Il risarcimento del danno cagionato da responsabilità civile verso terzi derivante da fatto illecito, regolato dall'articolo 1917.
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