Art. 1911 Codice Civile

Coassicurazione: responsabilità per quota - Art. 1911

L'Art. 1911 c.c. dispone che nella coassicurazione ogni assicuratore risponde solo in proporzione della propria quota, anche se il contratto è unico.

Testo ufficiale Art. 1911 Codice Civile — Italia

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quota determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando più assicuratori coprono lo stesso rischio sulla stessa cosa, ciascuno per una quota determinata, l'articolo 1911 stabilisce che ogni assicuratore è tenuto a pagare l'indennità solo in proporzione della propria quota. Questo vale anche se i diversi assicuratori hanno firmato un unico contratto di assicurazione.

L'effetto principale è che il danneggiato non può chiedere l'intero risarcimento a un solo assicuratore, ma deve rivolgersi a ciascuno per la parte che gli spetta. La norma non dice nulla sulle quote minime o massime, né sulle condizioni per la stipula di una polizza coassicurativa.

Quando si applica

  • Una nave assicurata da tre compagnie per quote distinte: dopo un naufragio, ogni assicuratore paga solo la sua parte.
  • Un'azienda stipula un'unica polizza con più assicuratori che sottoscrivono insieme: il danno da alluvione è ripartito secondo le quote.
  • Una collezione d'arte è assicurata da due società per quote diverse: in caso di furto, ciascuna risponde solo per la propria quota.
  • Un magazzino di merci assicurato da due compagnie per quote: in caso di incendio, ciascuna paga la sua quota.
  • Un'impresa edile ha una polizza coassicurativa per danni da cantiere: ogni assicuratore paga in proporzione alla quota sottoscritta.

Cosa questo articolo non dice

  • Questa norma non regola il caso in cui un assicuratore si rifiuti di pagare la sua quota – tale questione è disciplinata dal contratto e dalle norme generali in materia di obbligazioni.
  • Non si applica alla cosiddetta 'doppia assicurazione' (art. 1910), dove l'assicurato ha più polizze separate per lo stesso rischio, non una ripartizione concordata tra assicuratori.
  • Non stabilisce le quote minime o massime che ciascun assicuratore deve assumere nella coassicurazione.
  • Non riguarda la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, che è oggetto dell'art. 1916.

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