Coassicurazione: responsabilità per quota - Art. 1911
L'Art. 1911 c.c. dispone che nella coassicurazione ogni assicuratore risponde solo in proporzione della propria quota, anche se il contratto è unico.
Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quota determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando più assicuratori coprono lo stesso rischio sulla stessa cosa, ciascuno per una quota determinata, l'articolo 1911 stabilisce che ogni assicuratore è tenuto a pagare l'indennità solo in proporzione della propria quota. Questo vale anche se i diversi assicuratori hanno firmato un unico contratto di assicurazione.
L'effetto principale è che il danneggiato non può chiedere l'intero risarcimento a un solo assicuratore, ma deve rivolgersi a ciascuno per la parte che gli spetta. La norma non dice nulla sulle quote minime o massime, né sulle condizioni per la stipula di una polizza coassicurativa.
Quando si applica
- Una nave assicurata da tre compagnie per quote distinte: dopo un naufragio, ogni assicuratore paga solo la sua parte.
- Un'azienda stipula un'unica polizza con più assicuratori che sottoscrivono insieme: il danno da alluvione è ripartito secondo le quote.
- Una collezione d'arte è assicurata da due società per quote diverse: in caso di furto, ciascuna risponde solo per la propria quota.
- Un magazzino di merci assicurato da due compagnie per quote: in caso di incendio, ciascuna paga la sua quota.
- Un'impresa edile ha una polizza coassicurativa per danni da cantiere: ogni assicuratore paga in proporzione alla quota sottoscritta.
Cosa questo articolo non dice
- Questa norma non regola il caso in cui un assicuratore si rifiuti di pagare la sua quota – tale questione è disciplinata dal contratto e dalle norme generali in materia di obbligazioni.
- Non si applica alla cosiddetta 'doppia assicurazione' (art. 1910), dove l'assicurato ha più polizze separate per lo stesso rischio, non una ripartizione concordata tra assicuratori.
- Non stabilisce le quote minime o massime che ciascun assicuratore deve assumere nella coassicurazione.
- Non riguarda la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, che è oggetto dell'art. 1916.
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