Art. 1970 Codice Civile

Transazione non impugnabile per lesione – Art. 1970

La transazione non può essere impugnata per lesione (art. 1970 cc). Non si può impugnare solo perché il corrispettivo è eccessivo.

Testo ufficiale Art. 1970 Codice Civile — Italia

La transazione non può essere impugnata per causa di lesione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La transazione è un accordo con cui le parti pongono fine a una lite, scambiandosi concessioni reciproche.

Normalmente un contratto può essere impugnato per lesione se una parte subisce un grave squilibrio economico. Questo articolo stabilisce che per la transazione questo motivo non vale: una volta conclusa, non si può chiedere l'annullamento solo perché il valore di ciò che si è ricevuto è inferiore a ciò che si è dato.

La regola è assoluta: non ammette eccezioni né prove contrarie.

Quando si applica

  • Dopo una lite per un confine, i vicini firmano una transazione. Uno scopre che il terreno ceduto vale molto più di quello ricevuto. Non può impugnare l'accordo per lesione.
  • Un erede accetta una somma forfettaria per chiudere una controversia sull'eredità. In seguito emerge che l'eredità valeva molto di più. Non può impugnare la transazione per lesione.
  • Un conduttore e un locatore transigono su richieste di danni. Il conduttore paga un importo che si rivela sproporzionato rispetto ai danni effettivi. Non può invocare la lesione.
  • Una vittima di un incidente accetta un risarcimento forfettario in transazione. Scopre in seguito che le lesioni erano più gravi del previsto. La transazione non è impugnabile per lesione.

Cosa questo articolo non dice

  • Impugnare una transazione per vizi del consenso come errore di diritto (art. 1969) o dolo (art. 1971). L'art. 1970 riguarda solo la lesione economica, non altri vizi.
  • Impugnare una transazione quando il titolo su cui si basa è nullo (art. 1972) o quando una parte non aveva capacità di transigere (art. 1966).
  • Chiedere la risoluzione della transazione per inadempimento (art. 1976).
  • Impugnare la transazione per falsità di documenti (art. 1973), cosa giudicata (art. 1974) o scoperta di documenti (art. 1975).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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