Annullamento transazione per pretesa temeraria - Art. 1971
L'articolo 1971 del Codice Civile stabilisce che se una parte sapeva che la sua pretesa era temeraria, l'altra può chiedere l'annullamento della transazione.
Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l'altra può chiedere l'annullamento della transazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma permette di chiedere l'annullamento di una transazione (un accordo con cui si risolve una lite) quando una delle parti, al momento della conclusione, era consapevole che la propria pretesa era temeraria, cioè del tutto infondata o azzardata.
La parte che subisce la transazione può ottenere l'annullamento dimostrando che l'altra sapeva di non avere ragione. Non è sufficiente che la pretesa fosse oggettivamente infondata: occorre che la parte che la avanzava ne fosse consapevole.
L'annullamento non è automatico: deve essere richiesto in giudizio dalla parte che ha subito la transazione. Se la richiesta viene accolta, la transazione viene eliminata retroattivamente, come se non fosse mai stata stipulata.
Quando si applica
- Un erede sa di non avere diritto a una quota ereditaria, ma chiede ugualmente denaro all'altro erede e firma una transazione per una somma ridotta; l'erede pagante scopre la consapevolezza e chiede l'annullamento.
- In una controversia sui confini, una parte è certa che il confine sia a favore del vicino, ma pretende un risarcimento e si accorda; il vicino viene a sapere che l'altro sapeva della propria infondatezza.
- Un automobilista finge un incidente e chiede danni, poi accetta una transazione; l'assicurazione scopre prove della simulazione e chiede l'annullamento.
- Un creditore esige il pagamento di un debito già prescritto, ma il debitore, ignaro, accetta di pagare una somma ridotta; poi scopre che il creditore sapeva della prescrizione.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre l'errore di diritto (Art. 1969) – se la parte credeva erroneamente che la propria pretesa fosse fondata, non c'è annullamento ai sensi dell'Art. 1971.
- Non copre la lesione (Art. 1970) – se la transazione è semplicemente sproporzionata, ma la parte non era consapevole della temerarietà, non si applica.
- Non copre la transazione su un titolo nullo (Art. 1972) – la nullità del titolo non implica automaticamente la consapevolezza della temerarietà.
- Non copre il caso in cui entrambe le parti ignoravano che la pretesa fosse infondata – allora l'annullamento non è possibile.
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