Art. 1979 Codice Civile

Amministrazione dei beni e azioni patrimoniali - Art. 1979

Art. 1979: ai creditori cessionari spetta l'amministrazione dei beni ceduti e l'esercizio di tutte le azioni patrimoniali relative.

Testo ufficiale Art. 1979 Codice Civile — Italia

L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 1979 attribuisce ai creditori cessionari il potere di amministrare i beni che il debitore ha loro ceduto. Essi possono esercitare tutte le azioni legali di carattere patrimoniale relative a quei beni, come azioni per il recupero di crediti, azioni possessorie, o azioni per la vendita dei beni.

La norma non precisa la titolarità della proprietà dei beni ceduti, ma si limita a disciplinare i poteri gestionali e processuali dei creditori cessionari. Per la definizione di 'cessione dei beni ai creditori' si veda l'art. 1977.

Questo articolo va letto insieme agli articoli successivi che regolano le spese (art. 1981), il riparto (art. 1982) e il controllo del debitore (art. 1983).

Quando si applica

  • Un imprenditore cede ai propri creditori il magazzino merci per saldare i debiti: i creditori cessionari possono vendere le merci e incassare i proventi.
  • Un debitore assegna ai creditori un immobile locato: i creditori cessionari possono riscuotere i canoni di affitto e gestire la manutenzione.
  • Un debitore trasferisce ai creditori un credito verso un terzo: i creditori cessionari possono intentare causa per ottenere il pagamento.
  • Un debitore cede un'autovettura ai creditori: i creditori cessionari possono venderla e distribuire il ricavato.

Cosa questo articolo non dice

  • La norma non stabilisce a chi appartenga la proprietà dei beni ceduti: la proprietà è regolata dal contratto di cessione e dalle norme generali.
  • Non disciplina il diritto dei creditori di utilizzare i beni per proprio vantaggio personale: l'amministrazione è finalizzata alla soddisfazione dei crediti, non all'uso personale.
  • Non si applica ai creditori che non hanno ricevuto una cessione di beni: per i creditori ordinari valgono le norme generali sull'esecuzione forzata.
  • Non prevede un obbligo di rendiconto: le modalità di rendicontazione sono eventualmente stabilite dal contratto o dall'art. 1983 (controllo del debitore).

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 1979 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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